Lavoratori e rischio caldo: le istruzioni
dell’INL
di Tommaso Gavi – LEGGI E PRASSI
I rischi legati al caldo richiedono azioni da parte dei datori di lavoro per
la tutela dei lavoratori. Le istruzioni nella nota 5056/2023 dell’INL. Dai
settori particolarmente a rischio agli interventi da adottare, passando
per la possibile richiesta della cassa integrazione
L’aumento delle temperature rende necessarie ulteriori azioni nell’ottica della
sicurezza sul lavoro.
Con la nota 5056 dello scorso 13 luglio 2023, l’ispettorato nazionale del lavoro
ha fornito le indicazioni per lavoratori e datori di lavoro sul rischio caldo.
L’informazione e la prevenzione sono i primi interventi per limitare al massimo
le conseguenze negative delle temperature estreme negli ambienti di lavoro.
Ulteriori interventi a tutela dei lavoratori devono tenere in considerazione gli
orari, le mansioni, il luogo di lavoro e le caratteristiche del singolo lavoratore.
Nel caso di temperature superiori a 35° è possibile richiedere la cassa
integrazione guadagni ordinaria, con causale “eventi meteo”.
Lavoratori e caldo: dai fattori di rischio alle azioni di prevenzione
La nota numero 5056 dello scorso 13 luglio 2023 dell’INL fornisce indicazioni
per lavoratori e datori di lavoro, a tutela dai rischi legati al caldo.
L’aumento delle temperature rende necessaria maggiore attenzione ai “rischi
legati ai danni da calore”, sia in fase di vigilanza ispettiva sia per attività di
informazione e prevenzione.
Il documento di prassi dell’INL rimanda anche a diversi altri documenti.
Tra quelli citati:
● la documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici;
● la sezione del portale dell’INAIL dedicata allo stress termico.
L’INL indica anche quali sono le attività maggiormente a rischio, ovvero quelle
che comportano attività non occasionali all’aperto.
Tra i settori che richiedono maggiori tutele ci sono:
● l’edilizia civile e stradale, in particolare i cantieri e i siti industriali;
● il comparto estrattivo;
● il settore agricolo e della manutenzione del verde;
● il comparto marittimo e balneare.
Le valutazioni di rischio per l’individuazione e l’adozione da parte del datore di
lavoro di misure di prevenzione e protezione, in linea con l’art. 28 del d.lgs. n.
81/2008, devono tenere conto dei seguenti fattori:
● gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde, specialmente la
fascia compresa tra le 14.00 e le 17.00;
● le mansioni, specialmente quelle che richiedono un intenso sforzo fisico
e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
● il luogo di lavoro;
● la dimensione aziendale;
● le caratteristiche del singolo lavoratore, ad esempio l’età, la salute, lo
status socioeconomico e il genere.
Lavoratori e rischio caldo: cassa integrazione con temperature oltre 35°
Tra i documenti citati dalla recente nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro
c’è anche la precedente nota numero 4753 del 26 luglio del 2022.
Il documento rimanda inoltre ad un’altra pubblicazione del 2022, la guida
dell’INAIL che sintetizza i contenuti del progetto Worklimate, dal titolo
“Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul
lavoro. Il progetto worklimate e la piattaforma previsionale di allerta.”
In tale guida, oltre alle condizioni cliniche causate da alte temperature, c’è un
decalogo di azioni da adottare per ridurre al minimo i rischi del caldo.
I dieci interventi sono i seguenti:
● designare una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la
prevenzione degli effetti dello stress da caldo sulla salute e sulla
sicurezza e l’adeguata risposta;
● identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
● formazione;
● strategie di prevenzione e protezioni individuali per i lavoratori;
● riorganizzazione dei turni di lavoro;
● rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause;
● favorire l’acclimatazione dei lavoratori;
● realizzazione del “sistema del compagno”;
● pianificazione e risposta alle emergenze;
● misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi.
Oltre alle informazioni utili da tenere in considerazione per la tutela dei
lavoratori, l’INL richiama inoltre la possibilità per le aziende di ricorrere alla
cassa integrazione ordinaria.
Nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o percepite in
virtù della particolare tipologia di attività, si può chiedere la CIGO con causale
“eventi meteo”.
La richiesta può essere effettuata nel caso in cui si rilevino temperature
superiori a 35°.
Nella domanda e nella relazione tecnica, l’azienda deve indicare le giornate di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Dovrà essere specificato il tipo di lavorazione in atto nelle giornate in
questione ma non è necessario fornire dichiarazioni che attestino la
temperatura o bollettini meteo.
L’INL ribadisce, inoltre che:
“Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i
casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione
delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a
temperature eccessive (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps
n. 1856/2017).”
allegato: INL_nota numero 5056 del 13 luglio 2023