INPS – Assegno unico figli a carico: erogazione d’ufficio dal 2023

Assegno unico figli a carico: erogazione
d’ufficio dal 2023


di Antonella Madia
Nell’ottica di favorire una migliore semplificazione delle procedure,
l’INPS fa in modo di introdurre nuove regole per la gestione dell’assegno
unico e universale, snellendo in qualche modo la burocrazia che
potrebbe inficiare sul diritto a percepire tale beneficio per i figli a carico.
Da marzo 2023 infatti, per le domande già accolte, l’assegno unico verrà
erogato d’ufficio.
Come noto, con il Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 è stato
introdotto l’Assegno unico e universale per i figli a carico, operativo dal 1°
Marzo 2022.
Su tale argomento l’INPS ha speso nell’ultimo anno moltissime parole, allo
scopo di chiarire aspetti rimasti poco chiari oppure farraginosi.
L’Istituto ritorna ora sull’argomento con la Circolare n. 132 del 15 dicembre
2022, la quale – nell’ottica di quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, del
medesimo Decreto Legislativo – cerca di porre in essere iniziative di
semplificazione e di informazione all’utenza anche allo scopo di favorire
l’erogazione d’ufficio dell’assegno.
In sostanza con tale Circolare si stabilisce, a partire dal 1° Marzo 2023, il
riconoscimento d’ufficio dell’assegno unico, senza presentazione di
nuove domande in base a specifiche condizioni contenute nella medesima
circolare.
Vediamole insieme.
Assegno Unico: cosa cambia dal 2023?
Come noto l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 232/2021
introduce l’Assegno unico e universale, attribuito su base mensile tra il mese
di marzo di ciascun anno e il mese di Febbraio dell’anno successivo per i
nuclei familiari sulla base della condizione economica ISEE.
È utile però ricordare a questo proposito che la misura, in quanto
universalistica, spetta anche in assenza di ISEE, sulla base dei dati dichiarati
dai richiedenti.
Premesso che le informazioni di dettaglio per poter ottenere la determinazione
e l’erogazione dell’assegno sono contenute all’interno della Circolare n. 23 del
9 febbraio 2022 e all’interno dei successivi messaggi pubblicati dall’Istituto, la
Circolare di cui si tratta riguarda invece i soggetti che nel periodo compreso
tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di
assegno unico e universale per i figli a carico e la stessa non sia stata
respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte dei richiedenti:
per tali soggetti l’Istituto previdenziale specifica che continuerà ad erogare
d’ufficio la misura introdotta senza necessità di presentare una nuova
domanda.
Tali interventi di innovazione hanno come obiettivo quello di rispettare
specifiche condizioni introdotte dal PNRR, proprio per favorire una maggiore
semplificazione.
Le istruzioni INPS
Dopo tali premesse, l’Istituto Previdenziale specifica come bisognerà
comportarsi per l’erogazione del beneficio per il nuovo anno. Come noto,
l’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 232/2021 prevede che la
domanda di Assegno unico debba essere presentata annualmente con
erogazione del beneficio a decorrere dal periodo compreso tra il mese di
marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno
successivo, purché i requisiti rimangano sempre soddisfatti.
Nell’ottica di promuovere iniziative di semplificazione con facilitazione
all’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla
legge, l’INPS da ora in poi erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente
ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto alla data del 28
febbraio 2023, risulti una domanda di assegno unico universale in corso in
uno stato diverso da “decaduta”, “revocata”, “rinunciata” o “respinta”; quindi
l’erogazione proseguirà in continuità nel momento in cui la domanda si
trovi nello stato “accolta”.
Diverso è invece il caso delle domande in stato “in istruttoria”, “in evidenza
alla sede”, “in evidenza al cittadino”, “sospesa”, per le quali inizierà
l’erogazione solamente al termine degli specifici controlli previsti per le
domande che si trovano in tali stati, qualora ovviamente le verifiche si
completino con esito positivo.
Qualora rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda si verifichino delle
variazioni, sarà onere dei richiedenti e potenziali beneficiari intervenire
tempestivamente sulle istanze da essi inviate e già presenti negli archivi
dell’Istituto per adeguare i contenuti alla luce delle circostanze sopravvenute.
In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero variazioni non
comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in
automatico dalle procedure dell’Istituto, l’assegno unico e universale verrà
erogato in autonomia.
Come variare la domanda già accolta?
Infine l’Istituto Previdenziale specifica come effettuare le variazioni della
domanda. Infatti ci sono delle situazioni che possono dare luogo a modifiche
alla situazione familiare.
Ciò vale ad esempio per la nascita di figli, per inserimento o variazione delle
condizioni di disabilità di un figlio, variazioni nella dichiarazione relativa alla
frequenza scolastica o corsi di formazione per figli maggiorenni, modifiche
attinenti alle separazione o coniugio dei coniugi, criteri di ripartizione
dell’assegno tra due coniugi, variazione delle condizioni che occorrono per la
spettanza della maggiorazione di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo
n. 232/2021, oppure variazioni della modalità di pagamento scelte dal
richiedente o eventuale altro genitore.
Qualora sia necessario presentare una domanda di assegno unico e
universale in caso di soggetti nuovi beneficiari, la domanda potrà essere
presentata avvalendosi del portale web dell’Istituto, del contact center
integrato, o ancora degli Istituti di patronato.
Si ricorda infine che la prestazione decorrerà a partire dal mese di Marzo
dell’anno nel quale si presenta la dichiarazione se la domanda risulti
presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, mentre se la
presentazione della domanda avviene dal 1° luglio dell’anno di riferimento
allora la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda
medesima.
fonte: COMMERCIALISTA TELEMATICO

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