INPS – Cassa integrazione straordinaria 2023: le istruzioni per le aziende in crisi

Cassa integrazione straordinaria 2023: le
istruzioni INPS per le aziende in crisi


di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
Arrivano le istruzioni INPS per la fruizione del nuovo periodo di cassa
integrazione straordinaria prevista dal decreto PA bis. Spetta alle
imprese di interesse strategico nazionale in difficoltà
Cassa integrazione straordinaria, l’INPS comunica le istruzioni operative in
merito al nuovo intervento di CIGS previsto dal decreto PA bis.
Il nuovo messaggio dell’11 agosto contiene tutti dettagli per le aziende in crisi.
Si tratta in particolare delle imprese di interesse strategico nazionale con
almeno 1.000 dipendenti e che hanno in corso piani di riorganizzazione
aziendale non ancora completati.
Il periodo di intervento concesso può avere una durata massima di 40
settimane da fruire entro il prossimo 31 dicembre.
Dall’INPS anche le indicazioni sulla contribuzione e sulle modalità di
trasmissione del flusso UNIEMENS-CIG.
Cassa integrazione straordinaria 2023: le istruzioni INPS per le aziende in
crisi
L’INPS con il messaggio n. 2948 dell’11 agosto 2023 ha fornito le istruzioni
per il nuovo periodo di CIGS, la cassa integrazione straordinaria, prevista dal
decreto PA bis per le aziende in crisi.
Si tratta nello specifico della disposizione introdotta dall’articolo 42 del
decreto legge n. 75/2023, per cui si autorizza, in via eccezionale e in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148 del 2015, un ulteriore
periodo di CIGS di cui le aziende possono fruire fino al 31 dicembre 2023.
La novità interessa le imprese di interesse strategico nazionale che hanno alle
proprie dipendenze almeno 1.000 lavoratori e lavoratrici e che hanno in corso
piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della loro
complessità.
Queste imprese possono fare domanda per ricevere, con decreto ministeriale,
un nuovo periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in
modo tale da salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e
garantire la tutela del reddito per i lavoratori coinvolti.
Il periodo di intervento concesso si può collocare in continuità con quelli
autorizzati in precedenza. Può avere una durata massima di 40 settimane, da
fruire entro il 31 dicembre 2023.
La contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione,
viene calcolata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai
lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, compresi i ratei relativi alle
competenze ultra-mensili.
“Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti
non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter
procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente
dagli articoli 24 e 25 del Dlgs n. 148/2015.”
Come previsto dalla normativa, il trattamento di CIGS in questione è concesso
nel limite massimo di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023, a valere sulle
risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
CIGS 2023: contribuzione e modalità e termini per l’invio dei flussi
UNIEMENS
L’INPS nel messaggio n. 2948 fornisce anche tutte le indicazioni in relazione
agli aspetti contributivi.
I datori di lavoro autorizzati al trattamento di CIGS in questione devono
versare il contributo addizionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 del
Dlgs n. 148/2015. Questa si calcola sulla cosiddetta “retribuzione persa”, cioè
la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro
non prestate. La misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo
delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
In questo caso, ai fini del calcolo del contributo addizionale, bisogna tenere
conto anche dei periodi di integrazione salariale autorizzati in precedenza
nel quinquennio. L’importo della contribuzione, dunque, deve essere
determinato applicando le aliquote indicate dall’INPS e riportate nella tabella
di seguito.
Aliquota Utilizzo della cassa integrazione
9 per
cento
relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria
fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12 per
cento
in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104
settimane in un quinquennio mobile
15 per
cento
per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio
mobile
Il datore di lavoro, a pena di decadenza, deve effettuare il conguaglio delle
prestazioni erogate ai propri dipendenti entro 6 mesi dalla fine del periodo di
paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla
data del provvedimento di concessione.
Per quanto riguarda l’invio del flusso UNIEMENS-CIG, l’INPS sottolinea come
nell’ambito del codice intervento “333” sia stato istituito il seguente nuovo
apposito codice evento:
● “148” – “Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non
completati (Art. 42 – DL n. 75/2023)”.
Dopo l’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno
dell’elemento causale sarà necessario valorizzare il nuovo codice causale
“L141” – “Conguaglio ulteriori settimane CIGS Dlgs. n. 75/2023 art. 42”,
relativo all’autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
I datori di lavoro, inoltre, per esporre gli importi dovuti a titolo di contributo
addizionale dovranno utilizzare il codice causale “E612” – “Ctr. addizionale
CIG straordinaria Dlgs. n. 75/2023 art. 42”.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n.
2948/2023.

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