INPS – Permessi Legge 104 e congedi straordinari per assistenza ai disabili: dall’INPS novità e istruzioni

Permessi Legge 104 e congedi
straordinari per assistenza ai disabili:
dall’INPS novità e istruzioni


di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 l’INPS fornisce chiarimenti in
merito alla norma per l’equilibrio tra lavoro e vita familiare. Le istruzioni
riguardano in particolare il riconoscimento dei benefici relativi ai
permessi della legge 104 e dei congedi straordinari per l’assistenza a
persone con gravi disabilità
Arrivano le istruzioni per il riconoscimento dei benefici legati ai permessi della
legge n. 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi
disabilità.
Si tratta delle novità introdotte dal decreto legislativo entrato in vigore dal 13
agosto 2022, che recepisce la direttiva UE relativa all’equilibrio tra vita privata
e lavorativa per genitori e prestatori di assistenza.
I chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 39, pubblicata dall’INPS il 4
aprile 2023.
L’Istituto fornisce tutte le indicazioni amministrative necessarie per i lavoratori
dipendenti del settore privato in relazione al riconoscimento dei benefici e alle
modalità di presentazione delle domande.
Permessi Legge 104 e congedi straordinari per assistenza ai disabili:
dall’INPS novità e istruzioni
L’INPS con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 fornisce importanti
chiarimenti per il riconoscimento dei benefici per i lavoratori privati in merito ai
permessi della legge n. 104/1992 e al congedo straordinario per l’assistenza a
familiari con gravi disabilità.
Si tratta di alcune delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 105
dello scorso giugno, in vigore dal 13 agosto 2022, che recepisce la direttiva
dell’Unione Europea relativa alla conciliazione tra vita professionale e
familiare per genitori e prestatori di assistenza (n. 1158/2019).
Le prime indicazioni in materia sono state fornite dall’Istituto tramite il
messaggio n. 3096/2022, mentre le istruzioni contenute in questa circolare
riguardano:
● i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992;
● il prolungamento del congedo parentale (articolo 33 del decreto
legislativo n. 151/2001);
● il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo n. 151/2001.
Per quanto riguarda, invece, i permessi previsti dalla legge n. 104, è stato
eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, secondo il quale la
fruizione dei giorni di permesso non poteva essere autorizzata a più di un
lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona in situazione di
grave disabilità, ad esclusione dei genitori.
Dal 13 agosto 2022, dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni
di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, il diritto può essere
riconosciuto a più persone, le quali possono fruirne in via alternativa tra loro.
A tal fine, la domanda da parte di ogni richiedente da inviare all’INPS deve
essere corredata anche dalla dichiarazione della persona disabile che indichi
l’intenzione di farsi assistere dal soggetto in questione.
Ad ogni modo resta fermo il diritto del lavoratore in situazione di disabilità
grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri.
Le relative procedure di domanda e di gestione dei permessi sono state
aggiornate per consentire la presentazione delle richieste e la lavorazione
delle pratiche nel rispetto delle novità introdotte.
“La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla
prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire
alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in
situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni.”
La pratica, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022 sarà
valutata con le modalità precedenti, mentre per quelle che ricadono in periodi
successivi saranno adottati i nuovi criteri.
Il decreto n. 105/2022, inoltre, ha previsto come i periodi di prolungamento del
congedo parentale non possano comportare una riduzione di ferie, dei riposi o
della tredicesima, salvo quanto previsto espressamente dal CCNL di
riferimento.
Congedi straordinari per assistenza ai disabili: novità e domanda
La circolare n. 39 dell’INPS si sofferma anche sulle novità introdotte in materia
di congedi straordinari per l’assistenza a familiari con gravi disabilità,
previsti dal comma 5 dell’articolo 42 del DL n. 151/2001.
La novità apportata dal DL n. 105/2022 riguarda l’introduzione della figura del
convivente tra i soggetti che possono beneficiare del permesso, al pari del
coniuge e della parte dell’unione civile.
Come stabilito dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016:
“si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un’unione civile.”
Inoltre, fermo restando questi presupposti, per l’accertamento della
convivenza stabile si dovrà fare riferimento alla dichiarazione anagrafica
(articolo 4 e lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. n. 223/1989).
Pertanto, sottolinea l’INPS, dal 13 agosto 2022 è possibile beneficiare del
congedo straordinario secondo il nuovo ordine di priorità:
● il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e il
convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
● il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
convivente;
● uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui il
convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
● uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile, nel caso in cui
il convivente ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del
disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
● un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona
disabile, nel caso in cui il convivente ed entrambi i genitori, anche
adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti.
La convivenza con il disabile può essere instaurata anche dopo la
presentazione della domanda di congedo straordinario, ma deve essere
garantita per tutta la fruizione.
Anche in questo caso, specifica l’INPS, è stata aggiornata l’applicazione per
consentire la presentazione delle domande e la lavorazione delle pratiche con
i nuovi criteri in vigore dal 13 agosto 2022.
Per tutti gli altri dettagli e istruzioni, anche per quanto riguarda l’esposizione in
UNIEMENS, con i relativi codici evento e di conguaglio, si rimanda al testo
integrale della circolare n. 39/2023.

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