Prestazioni occasionali: nuove istruzioni INPS
Circolare n. 75 del 3 agosto 2023
di Paola Pierandi
Il decreto lavoro all’art. 37 convertito con modificazioni dalla Legge 85/2023
ha apportato novità alle regole di utilizzo delle prestazioni di lavoro
occasionale nel settore turistico e termale. In particolare, sono stati modificati,
per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli
eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici di
utilizzo e i livelli occupazionali oltre i quali non è possibile accedere al
contratto di prestazione occasionale.
Già l’art. 1 comma 342 e 343 della L. 197/2022 aveva apportato significative
modifiche alla disciplina del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione
occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 elevando:
● per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione
occasionale l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile
dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio
2023, è pari a 10.000 euro,
● ed ampliando la platea di utilizzatori del contratto di prestazione
occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo
indeterminato (elevando, così, il precedente limite, fissato a cinque
lavoratori subordinati a tempo indeterminato).
Da ultimo il D.L. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e
l’accesso al mondo del lavoro” ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei
settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei
parchi divertimento, i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è
possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.
Per tali settori infatti la nuova norma prevede che:
● l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo
utilizzatore alla totalità dei prestatori è elevato a 15.000 euro;
● e posso accedere alle prestazioni occasionali gli operatori del settore
che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori
subordinati a tempo indeterminato.
Inoltre si evidenzia come la nuova normativa preveda esclusivamente per il
Libretto Famiglia, la possibilità, per le famiglie, di acquistare i cd. voucher,
oltre che sul sito dell’Inps o presso gli uffici postali, anche presso i rivenditori
di generi di monopoli ovvero le tabaccherie e la possibilità per il prestatore di
lavoro di ricevere il pagamento immediato del compenso oltre che dall’Inps o
dall’ufficio postale, direttamente presso le stesse rivendite di generi di
monopolio – tabaccherie.
Con la circolare n. 75 del 03.08.2023, l’Inps elenca le novità normative
introdotte nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti e
dei parchi divertimento, specificando che il servizio dell’istituto “Contratto di
Prestazione occasionale” sarà ampliato con nuove funzionalità che saranno
operative a partire dal 09 agosto 2023.
Utilizzatori:
a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono
quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici
Ateco2007 di seguito indicati:
● 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
● 96.04.20 Stabilimenti termali;
● 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali
sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
● 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro
delle imprese.
Si evidenzia che il codice 93.21.01 deriva, in seguito all’aggiornamento
compiuto dall’Istat nel 2022, dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e
parchi tematici”; gli utilizzatori operanti in tale settore avranno cura di
aggiornare presso il Registro delle imprese il codice dell’attività.
Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione
occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la
lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
Limiti dimensionali:
possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che
operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti
termali e dei parchi divertimento, che hanno alle proprie dipendenze fino a
venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Relativamente alle modalità di computo della media occupazionale si rinvia a
quanto specificato al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3
del messaggio n. 2887/2017.
Limite Economico:
solo gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli
eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, (classificati con i
codici Ateco e limiti dimensionali sopra decritti) a decorrere dall’anno civile
2023 (1° gennaio – 31 dicembre) possono utilizzare il contratto di prestazione
occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità
dei prestatori.
Rimangono comunque fermi gli altri limiti economici previsti dall’art. 54-bis
D.L. 50/ 2017:
● per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a
compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
● per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a
compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
● per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore
del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500
euro.
Si ricorda inoltre che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a
ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori la misura del
compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le
seguenti categorie di prestatori: