LAVORO – Agevolazioni assunzioni donne 2023: esonero contributivo del 100%

Agevolazioni assunzioni donne 2023: esonero
contributivo del 100%


Tutti i dettagli sull’esonero contributivo integrale per le aziende che
assumono lavoratrici svantaggiate nel 2023
Nel 2023 è possibile richiedere le agevolazioni per assunzioni di donne
lavoratrici a favore delle aziende che assumono disoccupate. Si tratta
dell’esonero integrale dal pagamento dei contributi prorogato dalla Legge di
Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023.
L’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8 mila
euro annui, è a favore dei datori di lavoro che assumono donne svantaggiate
e disoccupate da 6, 12 o 24 mesi, a seconda dei casi. Le indicazioni operative
per l’applicazione del bonus assunzioni donne sono state fornite dall’INPS a
giugno. A luglio 2023 l’Istituto ha reso noto invece il procedimento per il
recupero degli arretrati.
Ecco come funziona l’esonero contributivo per chi assume donne, a chi
spetta, come fare domanda e la guida da scaricare con tutte le informazioni
e i chiarimenti Inps.
BONUS ASSUNZIONI DONNE 2023, ESONERO CONTRIBUTIVO DEL
100%
Il bonus assunzioni donne 2023 è un esonero del 100% sui contributi
previdenziali dovuti dal datore di lavoro, fino ad un importo massimo di 8 mila
euro all’anno, nel caso di assunzioni di donne svantaggiate e disoccupate in
possesso di specifici requisiti.
La misura nasce con la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.
178) ed è stata prorogata con la Legge di Bilancio 2023, quindi anche
quest’anno è possibile ottenere il bonus dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2023. In data 19 giugno 2023, come confermato da questo
comunicato, la Commissione Europea ha anche autorizzato la fruizione di
tale bonus in via ufficiale, in quanto rispetta i limiti del regime di aiuto previsto
dalla normativa comunitaria.
Le indicazioni operative e contabili sono state fornite dalla Circolare INPS
numero 58 del 23 giugno 2023 che spieghiamo di seguito. Con il Messaggio
n. 2598 del 10-07-2023, l’INPS ha spiegato anche come recuperare gli
arretrati del bonus, fornendo ulteriori chiarimenti.
Ricordiamo che il beneficio ha lo scopo di favorire l’assunzione di
lavoratrici da parte delle aziende.
A CHI SPETTA IL BONUS
Il bonus assunzioni donne spetta sotto forma di esonero contributivo a tutti i
datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro
del settore agricolo, che assumono donne considerate “lavoratrici
svantaggiate”.
Il bonus assunzioni donne è gestito dall’INPS che, con la Circolare numero
58 del 23-06-2023, ha offerto chiarimenti sui beneficiari dell’agevolazione e
sui rapporti di lavoro incentivati con relativi requisiti. Sono le regole valide nel
2023 per datori di lavoro e lavoratrici.
REQUISITI LAVORATRICI SVANTAGGIATE
L’INPS con la Circolare numero 58 del 23-06-2023 ha fornito chiarimenti
sull’ambito di applicazione del bonus assunzioni donne 2023, chiarendo chi
sono le lavoratrici che rientrano nella categoria “donne svantaggiate”.
Ovvero si tratta di:
● donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici
mesi”;
● donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con
riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del
requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle
aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia
(1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027). Si fa presente, inoltre, che non
sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito
della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella
suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori
delle aree indicate;
● donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in
settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità
occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni sono “annualmente
individuati da apposito decreto. Per il 2023 si fa riferimento al Decreto
interministeriale del 16 novembre 2022;
● donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.Al riguardo, si
precisache, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il
periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in
quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di
lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o
un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui
remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di
lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a
5.500 euro.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto o uno
stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di
almeno cinquanta anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni,
del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.
Al riguardo, si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo,
definita dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17
ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale
nozione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi
non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei
mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata
dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale
escluso da imposizione”.
Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato si fa invece riferimento
alla remunerazione, su base annuale, che deve essere a 5.500 euro annui in
caso di lavoro autonomo propriamente detto, e 8.174 euro annui per le
collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro.
Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende
richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per
un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di
assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio
per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo
stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è
richiesto alla data della trasformazione.
REQUISITI DATORI DI LAVORO
Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di
lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici fino al 31
dicembre 2023. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito
dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il
numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei
lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano
nelle seguenti categorie:
● Enti pubblici economici;
● Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi
regionali in enti pubblici economici;
● Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in
società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
● ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in
quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro
delle persone giuridiche;
● Aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
● Consorzi di bonifica e Consorzi industriali;
● Enti morali;
● Enti ecclesiastici.
Su assetto e misura degli incentivi le prime istruzioni ufficiali dopo l’ok dell’UE
sono arrivati con la Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023, con la
quale è stato specificato anche che ricomprese nell’ambito delle pubbliche
Amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto, le
Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture
sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di
organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime. Sono, inoltre,
comprese nelle Amministrazioni pubbliche gli istituti pubblici di assistenza e
beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP),
comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti
previsti dal medesimo decreto legislativo.
Con il Messaggio n. 2598 del 10-07-2023, l’INPS ha poi fornito ulteriori
chiarimenti per recuperare gli arretrati del bonus.
COME RECUPERARE GLI ARRETRATI
Nel Messaggio n. 2598 del 10-07-2023, l’INPS spiega come funziona e
come ottenere il recupero degli importi arretrati spettanti ai datori di lavoro
a titolo di sgravio totale per l’assunzione di donne svantaggiate.
L’INPS chiarisce che per quanto attiene al recupero dell’esonero per le
mensilità pregresse, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° luglio 2022 –
31 dicembre 2022 e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuato
esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto
2023, settembre 2023 e ottobre 2023, poiché devono essere valorizzati come
“recupero dei
periodi pregressi”.
Invece, le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono
essere considerate ed esposte come quote arretrate, perciò vanno valorizzate
ed esposte nei flussi Uniemens come “bonus corrente”. Per maggiori dettagli
tecnico operativi su come i datori di lavoro possono recuperare gli arretrati, vi
invitiamo a leggere il testo integrale del Messaggio INPS n. 2598 del
10-07-2023.
DATORI DI LAVORO ESCLUSI
Sono invece esclusi dal bonus assunzioni donne 2023:
● le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le
istituzioni educative;
● le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
● le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area
vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane
o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
● le Università;
● gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati
che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non
economici;
● le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni;
● gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
● le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
● l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
Amministrazioni (ARAN);
● le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Come specificato dalla Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023, nel
novero dei soggetti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano,
infine, la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate
come Amministrazioni pubbliche, nonché le Università non statali legalmente
riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza
amministrativa e ordinaria.
ASSUNZIONI INCENTIVABILI
L’agevolazione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate spetta per le
seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
● assunzioni a tempo determinato;
● assunzioni a tempo indeterminato;
● trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto
agevolato o non agevolato;
● proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incentivo spetta anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro
subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una
cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti
di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.
Come specificato dalla Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023,
infine, esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro
domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede
l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella
ordinaria.
IMPORTO AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE
L’incentivo per assunzioni di donne prevede la decontribuzione totale, cioè
del 100%, dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro.
Il beneficio viene concesso fino ad un massimo di 8.000 euro l’anno, così
come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che ha elevato il precedente limite
di 6.000 euro. Il 19 giugno 2023 la Commissione UE, come chiarito in questa
nota, ne ha confermato l’ok alla fruizione. Con la Circolare INPS numero 58
del 23 giugno 2023, invece, sono state fornite le prime indicazioni operative e
contabili. Con il Messaggio n. 2598 del 10-07-2023, l’INPS ha spiegato
anche come recuperare gli arretrati del bonus, fornendo ulteriori chiarimenti.
DURATA DEL BENEFICIO
Il periodo agevolato con il bonus assunzioni donne è fruibile per:
● 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di
rapporto a termine;
● 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già
agevolato o non agevolato.
Per quanto riguarda il 2023, inoltre, vale quanto specificato dalla Circolare
INPS numero 58 del 23 giugno 2023, per cui:
● in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a
termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a
decorrere dalla data di assunzione;
● in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a
termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a
decorrere dalla data di trasformazione.
Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in
conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite
complessivo di 12 mesi. Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si
precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità,
consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di
godimento.
CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO
Le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratrici sono cumulabili con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento che non prevedono un
divieto di cumulo con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale
dovuta. Ad esempio il beneficio non è cumulabile con il bonus lavoro
giovani, in quanto questa misura non può essere cumulata con altri esoneri.
COME FARE DOMANDA
Con il Circolare numero 58 del 23-06-2023, l’INPS ha comunicato che i
datori di lavoro interessati possono richiedere l’esonero contributivo tramite il
portale web dell’Istituto. È necessario inviare una singola comunicazione
all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione)
e attendere l’autorizzazione. I datori di lavoro autorizzati dovranno esporre poi
nel flusso Uniemens di competenza le lavoratrici per cui spetta l’esonero
seguendo le istruzioni della Circolare.
Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione
dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il
modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” a cui
possono accedere tramite apposite credenziali SPID, CIE o CNS.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
● Legge Bilancio 2021 (Pdf 4,04Mb) – che ha istituito il bonus;
● Legge di Bilancio 2023 (Pdf 1311KB) – proroga bonus;
● Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023 (Pdf 466 kb) –
istruzioni operative e contabili 2023;
● Messaggio n. 2598 del 10-07-2023 (Pdf 86 Kb) – chiarimenti recupero
arretrati spettanti ai datori di lavoro a titolo di sgravio totale.

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