Comunicazione smart working, nuovo
modulo dal 1° settembre 2022: istruzioni
e cosa cambia
di Anna Maria D’Andrea – LEGGI E PRASSI
Comunicazione per lo smart working con nuovo modulo dal 1°
settembre 2022. Tra le novità la semplificazione relativa al venir meno
dell’accordo individuale, che non dovrà più essere trasmesso al
Ministero del Lavoro ma conservato per cinque anni dall’azienda. Le
regole aggiornate nel decreto ministeriale del 22 agosto
Comunicazione smart working con nuovo modulo a partire dal 1° settembre
2022 e semplificazioni per le aziende.
Non sarà più necessario trasmettere al Ministero del Lavoro l’accordo
individuale stipulato con il lavoratore, per effetto delle novità introdotte con il
Decreto Semplificazioni numero 73/2022.
Ad aggiornare le istruzioni e le regole per la comunicazione di lavoro agile, in
seguito alle novità introdotte, è il decreto ministeriale del 22 agosto 2022.
Il venir meno dell’invio non fa in ogni caso sparire l’obbligo di sottoscrizione
dell’accordo individuale, che per effetto delle nuove regole dovrà essere
conservato per cinque anni dal datore di lavoro.
Comunicazione smart working, nuovo modulo dal 1° settembre
2022: istruzioni e cosa cambia
È stato l’articolo 41-bis del decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito
nella legge n. 122 del 4 agosto, ad aver semplificato le regole in materia di
comunicazione per l’attivazione dello smart working, prevedendo il venir meno
dell’obbligo di allegare l’accordo individuale stipulato da azienda e lavoratore.
Le novità si applicheranno dal 1° settembre 2022, data in cui terminerà il
regime emergenziale e si tornerà all’ordinario, e il decreto del Ministero
del Lavoro del 22 agosto 2022 aggiorna le istruzioni da considerare.
Il nuovo modello per la comunicazione dello smart working dovrà essere
trasmesso in modalità telematica tramite i servizi online del Ministero del
Lavoro, accessibili mediante SPID e CIE al sito https://servizi.lavoro.gov.it
Tra le novità, il decreto pubblicato sul portale ministeriale dispone che,
secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 della legge n. 81/2017, il
datore di lavoro sarà tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con
il lavoratore per un periodo di cinque anni.
Nella comunicazione sarà invece necessario trasmettere esclusivamente i
nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di
lavoro in modalità agile.
Queste le novità che si applicheranno in relazione agli accordi individuali
stipulati o modificati dal 1° settembre 2022.
A livello operativo, il provvedimento aggiorna quindi le istruzioni per la
compilazione del modulo di comunicazione, che potrà essere trasmesso
mediante il profilo di “referente aziendale” o tramite soggetti abilitati all’invio in
relazione a più aziende.
Comunicazione smart working tramite sito web o in modalità
massiva
Tramite il portale del Ministero del Lavoro sarà possibile trasmettere le
seguenti tipologie di comunicazione per lo smart working:
● Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
● Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi
di lavoro agile in corso già comunicati;
● Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile
precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una
cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né,
tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il
periodo di lavoro agile, comunicato con l’ultima comunicazione
temporalmente inviata;
● Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai
sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
In alternativa all’invio mediante applicativo web, sarà possibile trasmettere la
comunicazione relativa al lavoro agile in modalità massiva.
Come indicato nelle istruzioni del Ministero del Lavoro, l’attivazione della
modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano
inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP
Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando le
informazioni di almeno un referente tecnico al quale rivolgersi per concludere
la procedura di abilitazione.
allegato: Ministero del Lavoro – decreto n. 149 del 22 agosto 2022
fonte: INFORMAZIONE FISCALE