Contratto di lavoro: al via i nuovi
obblighi informativi
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entra in vigore il decreto
legislativo n. 104/2022 che, in ossequio alle disposizioni dettate dall’UE,
introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro al momento della stipula di un
contratto. In particolare, i contratti di lavoro e le lettere d’assunzione dovranno
contenere una corposa serie di informazioni riguardanti lo svolgimento del
rapporto di lavoro: durata del periodo di prova, la formazione, i congedi, la
programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative
al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.
E’ approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2022 il decreto
legislativo n. 104/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella
direttiva UE n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili, che introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro
al momento della stipula di un contratto.
Rapporti di lavoro interessati dalle nuove regole
Le nuove regole si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche
a tempo parziale; - contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato; - contratto di lavoro intermittente;
- rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e
continuativa organizzata dal committente; - contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale;
- ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina
speciale vigente in materia; - ai lavoratori domestici;
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli
degli enti pubblici economici.
Nuove procedure da svolgere
Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al
lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio
dell’attività lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite
per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della
prestazione lavorativa.
La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure
elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.
Contenuti della comunicazione
La comunicazione dovrà contenere una serie di informazioni aggiuntive: - la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il
lavoratore; - la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore
di lavoro o del lavoratore; - l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi
elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di
pagamento; - la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00
alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua
retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il
contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in
gran parte prevedibile; - gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti
dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza
sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
fonte: IPSOA