Lavoro domestico colf e badanti: contratto, retribuzione, contributi 2023

Lavoro domestico colf e badanti: contratto,
retribuzione, contributi 202
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La guida dettagliata sul lavoro domestico. Tutti i dettagli su contratto,
retribuzione e i contributi da versare, secondo la normativa 2023
Il lavoro domestico di colf o badanti, nonché quello che riguarda tutti coloro
che prestano il loro servizio per il funzionamento della vita familiare, è
disciplinato da una normativa che rivede stipendi e contributi per questi
lavoratori, nonché la procedura per la loro assunzione.
Dal 1° gennaio 2023, per questi lavoratori sono arrivati aumenti pari al 9,2%
sui minimi tabellari, con rialzi che oscillano tra i 109 e i 145 euro mensili in
base al profilo del lavoratore, in virtù dell’adeguamento all’indice ISTAT
sull’inflazione.
In questa guida vi spieghiamo come assumere i lavoratori domestici, quali
sono i tipi di contratto vigenti in Italia, la retribuzione dovuta e quali sono i
contributi da versare.
CHI SONO I LAVORATORI DOMESTICI
Rientrano tra i lavoratori domestici colf, badanti, baby sitter, autisti, cuochi etc.
Parliamo cioè di lavoratori o lavoratrici che vengono assunti per far fronte
alle esigenze della famiglia e che, di solito, lavorano nella casa del datore di
lavoro o di un loro stretto familiare.
COME ASSUMERE I LAVORATORI DOMESTICI
È possibile formalizzare il lavoro domestico in due modi:
● con il libretto famiglia;
● assunzione con contratto di lavoro.
In questa guida vi spieghiamo entrambe le possibilità con tutte le fattispecie e
le novità previste dalla legge.
1) LAVORO DOMESTICO CON IL LIBRETTO FAMIGLIA
In caso di prestazioni di lavoro domestico di tipo occasionale, il datore di
lavoro può formalizzare le ore di lavoro prestato attraverso l’utilizzo del
libretto famiglia. Si tratta cioè, di un libretto nominativo prefinanziato,
composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro.
Questa somma è finalizzata a compensare attività lavorative di durata non
superiore a un’ora.
Il libretto famiglia può essere finanziato mediante:
● versamenti tramite F24 “modello Elide”, con causale LIFA;
● il “Portale dei pagamenti” INPS.
Tale documento si rivolge alle persone fisiche che non esercitano attività
professionale o d’impresa. È bene precisare che il lavoro domestico non
prevede l’obbligo – stabilito nel 2021 dal Decreto Fiscale, ovvero il Decreto
Legge 21 ottobre 2021 – di comunicare all’Ispettorato del Lavoro l’avvio di
ogni rapporto di lavoro autonomo anche in caso di attività occasionale.
Tuttavia, come chiarisce la Nota n. 29 a firma dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro solo “i committenti che operano in qualità di imprenditori” sono
sottoposti a tale obbligo. Sono esclusi, quindi, i datori di lavoro domestico.
Per maggiori informazioni su come funziona il libretto famiglia, sui suoi limiti,
sugli obblighi specifici di comunicazione, importi e pagamenti si consiglia di
leggere questo approfondimento.
2) CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
La soluzione migliore per tutelare un lavoratore domestico è quella di
sottoscrivere un contratto tra le parti. Il Contratto di Lavoro Domestico
regola il rapporto tra un datore di lavoro privato e un collaboratore familiare. In
particolare, l’assunzione del lavoratore domestico può essere:
● a tempo determinato con una scadenza prestabilita;
● a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso le parti potranno recedere
in ogni momento, rispettando il periodo di preavviso.
Inoltre, il contratto può essere:
● a tempo pieno (con durata pari a 40 ore settimanali);
● part-time;
● a ore.
Ma attenzione, questo contratto può essere usato solo per esigenze familiari.
In tutti gli altri casi sarà necessario utilizzare il contratto di lavoro per
dipendenti. Ad esempio, se il datore di lavoro assume il dipendente per
svolgere mansioni nell’ambito della sua attività imprenditoriale (ad esempio
addetto alla pulizia di uno stabile o di un ufficio) non potrà utilizzare il contratto
di lavoro domestico.
Nel contratto va specificato che il collaboratore dovrà lavorare presso
l’abitazione del datore o dei suoi familiari stretti. Il collaboratore infatti può
essere:
● convivente, se vive nella casa del datore di lavoro;
● non convivente se si reca nella casa del datore di lavoro solo per
lavorare.
Oltre al contratto tra privati si può anche sottoscrivere il CCNL Lavoro
domestico.
CCNL LAVORO DOMESTICO, COS’È
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (o CCNL) è il contratto che ha
effetto tra privati a seguito di lettera di assunzione, secondo lo schema
concluso dalle associazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori.
Questo schema disciplina gli aspetti del rapporto lavorativo. Il CCNL per il
lavoro domestico è stato sottoscritto da FiDALDO, DOMINA come
associazioni di datori di lavoro, mentre i sindacati sottoscrittori sono
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf.
È bene precisare che non è obbligatorio applicare il CCNL, salvo nei casi in
cui il datore di lavoro sia iscritto a una delle associazioni stipulanti o il
lavoratore aderisca al sindacato interessato. Gli Enti Bilaterali di tale contratto
sono Ebincolf, CassaColf e Fondo Colf.
Il CCNL lavoro domestico, che potete consultare in questa pagina (Pdf 535
Kb), disciplina i termini di impiego questa categoria di lavoratori, prevedendo
specifiche tutele, diritti e obblighi.
LE MANSIONI NEL CCNL LAVORO DOMESTICO
In primis, nel CCNL Lavoro Domestico sono specificate le mansioni dei
lavoratori domestici. Tali lavoratori vengono suddivisi in differenti livelli, ovvero:
● livello A: dove rientrano gli assistenti familiari generici, non addetti
all’assistenza alle persone. Svolge esclusivamente di pulizia della casa,
addetti alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere;
● il livello A super: per l’addetto a mansioni di mera compagnia senza
effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
● livello B: dedicato al collaboratore familiare generico polifunzionale per
incombenze relative al normale andamento familiare, pulizia, riassetto
della casa, stiratura, lavanderia, etc;
● il livello B super: per l’assistenza a persone autosufficienti o baby
sitter;
● livello C: per i collaboratori familiari in possesso di specifiche
conoscenze di base, che svolgono i compiti assegnati in totale
autonomia e responsabilità;
● il livello C super: per l’assistenza a persone non autosufficienti;
● livello D: per i collaboratori familiari in possesso di requisiti
professionali svolgono mansioni di lavoro caratterizzate da
responsabilità, autonomia decisionale o coordinamento;
● il livello D super: per l’assistenza a persone non autosufficienti,
formato con corso 500 ore. Questo livello include mansioni di
assistenza comprese, se richieste, ovvero le attività connesse alle
esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Vale
anche per un educatore formato.
LE REGOLE DEL CCNL LAVORO DOMESTICO
Previste poi nel CCNL lavoro domestico, anche le regole sull’impiego, tra cui:
● orario di lavoro: per i lavoratori conviventi sono previste 10 ore
giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. Invece,
per i lavoratori non conviventi sono previste 8 ore giornaliere, non
consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni
oppure su 6 giorni;
● periodi di prova: per i lavoratori livello D, D super e lavoratori operanti
in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento
sono previsti 30 giorni di lavoro retribuiti. Per gli altri, 8 giorni di lavoro
retribuiti;
● maternità: si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici
madri;
● infortuni: la conservazione del posto per un’anzianità fino a 6 mesi è
prevista per 10 giorni di calendario o anno solare. Invece, per anzianità
da più di 6 mesi a 2 anni è prevista per 45 giorni. Per anzianità oltre i 2
anni è prevista per 180 giorni;
● malattia: dal 91° al 180° giorno si ha diritto al 75% del compenso, dal
4° al 90° giorno al 60% e nei primi 3 giorni al 100%;
● scatti di anzianità: 7 a biennio, al 4% della retribuzione contrattuale;
● tredicesima: entro il mese di Dicembre;
● quattordicesima: non prevista;
● ferie: il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi;
● permessi: per le visite mediche, ricongiungimento familiare o rinnovo
permessi soggiorno sono previste 16 ore all’anno per i conviventi. Per i
conviventi a 30 ore, invece sono previste 12 ore all’anno;
● lutto familiare: 3 giorni lavorativi;
● diritto allo studio: retribuzione delle ore per sostenere gli esami
annuali;
● formazione professionale: permessi per 40 ore retribuite all’anno.
Invece, per i corsi riconosciuti Ebincolf, 64 ore retribuite all’anno;
● congedo matrimoniale: in caso di matrimonio spetta al lavoratore un
congedo retribuito di 15 giorni di calendario;
● lavoro straordinario: se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, vi è una
maggiorazione del 25%, se prestato in giorni di festività o domenica, la
maggiorazione è del 60%. Invece, se prestato dalle ore 22.00 alle ore
6.00, la maggiorazione è del 50%;
● indennità in caso di morte: le indennità di preavviso ed il T.F.R.
devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del
lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado;
● trasferta: saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio
che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre
corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della
retribuzione minima tabellare giornaliera;
● preavviso licenziamento o dimissioni: per rapporti non inferiori a 25
ore settimanali (fino a 5 anni anzianità), sono necessari 15 giorni di
calendario. Per rapporti non inferiori a 25 ore settimanali (maggiori di 5
anni di anzianità), 30 giorni e per quelli inferiori a 25 ore settimanali (fino
a 2 anni anzianità), 8 giorni. Invece, per rapporti inferiori a 25 ore
settimanali (maggiori di 2 anni anzianità), sono necessari 15 giorni. Per
tutti i rapporti, in caso di dimissioni, i termini sono ridotti del 50%;
● trattamento di fine rapporto (T.F.R.): viene determinato
sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno;
● anticipo TFR: i datori di lavoro anticiperanno il TFR nella misura
massima del 70% di quanto maturato.
RETRIBUZIONE PER I LAVORATORI DOMESTICI
I parametri minimi del CCNL lavoro domestico tengono conto del livello di
specializzazione dei lavoratori partendo dai collaboratori domestici
inesperti (livello A) fino a quelli altamente specializzati (Livello DS). Il testo
distingue tra collaboratori conviventi, anche part time, non conviventi e
lavoratori che svolgono assistenza notturna.
Alla luce della variazione del costo della vita, con l’accordo siglato il 16
gennaio 2023 dal Ministero del Lavoro e dalle associazioni sindacali di
categoria sono stati fissati i nuovi valori minimi da corrispondere in busta
paga ai lavoratori domestici. Il CCNL lavoro domestico prevede, infatti,
aggiornamenti dei minimi tabellari determinati sulla base delle variazioni
ISTAT. Come avviene ogni anno, anche nel 2023, l’aumento è stato
determinato dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo
istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto
previsto dall’articolo 38 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i
lavoratori domestici. Nello specifico, per l’anno in corso, l’ISTAT ha fissato il
valore medio all’11,5% come emerge da questo rapporto pubblicato il 5
gennaio 2023. Dunque, saranno queste le percentuali di adeguamento degli
stipendi minimi dei lavoratori domestici:
● 80% dell’indice ISTAT per quando concerne le retribuzioni minime
che da gennaio aumenteranno, quindi, del 9,2%;
● 100% dell’indice ISTAT per quanto concerne le indennità di vitto e
alloggio che dal 1° gennaio aumenteranno dell’11,5%.
Come vi spieghiamo in questo focus, l’aggiornamento delle retribuzioni
minime contrattuali previste dal CCNL del lavoro domestico e dei valori
convenzionali del vitto e dell’alloggio hanno efficacia dal 1° gennaio 2023, in
via automatica.
Già dalla prima mensilità, perciò, gli stipendi di colf o badanti registrano un
aumento che oscilla tra i 109 e i 145 euro mensili in base al profilo del
lavoratore. Si tratta di una vera e propria stangata per le famiglie, motivo per
cui le associazioni dei datori di lavoro avevano chiesto una dilazione degli
aumenti su cui, però, non si è raggiunta un’intesa. Mettiamo a vostra
disposizione anche la tabella retributiva che indica i relativi aumenti in vigore
dal 1° gennaio 2023, con riferimento alle diverse tipologie di lavoratori
interessati.
CONTRATTO BADANTI O COLF: IMPORTI CONTRIBUTI 2023
Per assumere un lavoratore domestico (colf, badante etc..) il datore dovrà
versare i contributi del lavoratore all’INPS ogni trimestre. I contributi sono
calcolati sulla base della retribuzione del lavoratore e al numero delle ore
lavorate. Una parte dei contributi è a carico del lavoratore e il datore li potrà
trattenere dallo stipendio che versa al dipendente. L’INPS non ha ancora
chiarito quali sono gli specifici importi dei contributi da versare – da entrambe
le parti – per il 2023.
Per l’anno 2022, l’INPS aveva fissato importi e contributi con la Circolare n°
17 del 01-02-2022. Il provvedimento aveva stabilito che i contributi per ogni
ora di lavoro di un contratto a tempo indeterminato, erano i seguenti per
l’anno 2022:
● stipendio fino a 8,25 euro all’ora: contributi orari 1,47 euro (0,37
euro);
● con lo stipendio oltre 8,25 euro e fino a 10,05 euro all’ora: contributi
orari 1,66 euro (0,41 euro);
● stipendio oltre 10,05 euro all’ora: contributi orari 2,02 euro (0,50
euro);
● orario di lavoro superiore o uguale a 25 ore settimanali: contributi
orari 1,07 euro (0,27 euro).
Ad esempio, se il datore pagava il lavoratore 10,05 euro all’ora o più (la
soglia massima), doveva versare 2,02 euro di contributi per ogni ora
lavorata e poteva trattenere dallo stipendio mensile del lavoratore 0,50 euro
all’ora. I contributi a carico del datore erano, quindi, 2,02 euro – 0,50euro =
1,52 euro all’ora.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continuava ad applicarsi il
contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2,
comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
Tale quota era pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale).
Dunque, per l’anno 2022, l’INPS nella Circolare n° 17 del 01-02-2022 aveva
stabilito che i contributi per ogni ora di lavoro di un contratto a tempo
determinato, erano i seguenti:
● stipendio fino a 8,25 euro all’ora: contributi orari 1,57 euro (0,37
euro);
● con lo stipendio oltre 8,25 euro e fino a 10,05 euro all’ora: contributi
orari 1,77 euro (0,41 euro);
● stipendio oltre 10,05 euro all’ora: contributi orari 2,16 euro (0,50
euro);
● orario di lavoro superiore o uguale a 25 ore settimanali: contributi
orari 1,14 euro (0,27 euro).
Bisognerà attendere, invece, le indicazioni INPS per i contributi sul lavoro
domestico relativi al 2023. Non appena l’Istituto fornirà le istruzioni per
l’anno in corso, vi aggiorneremo.
SANZIONI PER MANCATI CONTRIBUTI
In caso di mancato versamento dei contributi, il datore di lavoro rischia
sanzioni civili e penali e non sarà tutelato in caso di infortuni o danni.
Inoltre, il lavoratore potrà fare causa al datore ed esigere il pagamento di tutti i
contributi non versati. Per maggiori informazioni, si consiglia di leggere
questa pagina o le novità – che vi spieghiamo in questa guida – sul Piano
nazionale lavoro sommerso.
COME PAGARE I CONTRIBUTI DEL LAVORO DOMESTICO
Il datore di lavoro ha a disposizione diverse possibilità di pagamento dei
contributi, ovvero:
● tramite procedura online del Portale dei Pagamenti, utilizzando la
modalità “Pagamento immediato pagoPA ” con carta di credito o debito,
con prepagata oppure con addebito in conto;
● con l’Avviso di pagamento PagoPA che può essere stampato dal
Portale dei pagamenti e contiene il codice avviso, l’importo da pagare,
la data entro la quale effettuare il pagamento e le istruzioni per il
pagamento. L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere
pagamenti tramite PagoPA è disponibile nel sito internet
www.pagopa.gov.it;
● tramite l’App IO, con cui è anche possibile effettuare il pagamento dei
contributi.
Se i contributi sono versati regolarmente, il datore di lavoro può usufruire della
detrazione fiscale, valida se il reddito complessivo è inferiore a 40.000
euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista
per l’assistente familiare, e viceversa. In presenza di crediti per importi
versati in eccesso o per duplicazioni di versamento in uno stesso
trimestre per uno stesso lavoratore domestico, il datore di lavoro può fare
richiesta di rimborso in questa pagina.
DIRITTI DEL LAVORATORE DOMESTICO
Sottoscritto il contratto, i versamenti effettuati all’INPS dal datore di lavoro
consentono al lavoratore domestico italiano o straniero, se in possesso dei
requisiti, di accedere alle seguenti prestazioni a carico dell’INPS:
● assegno per il nucleo familiare;
● indennità di disoccupazione;
● le indennità di maternità;
● indennità antitubercolari;
● rimborso per donazione sangue;
● il rimborso per donazione midollo osseo;
● cure termali;
● assegno di invalidità;
● pensione di inabilità;
● la pensione di anzianità;
● pensione di vecchiaia;
● la pensione ai superstiti o di reversibilità.
ASSEGNI FAMILIARI PER LAVORATORI DOMESTICI STRANIERI
Previsto anche l’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori domestici
stranieri, ora assorbito nell’Assegno unico Universale (per avere maggiori
dettagli vi consigliamo di leggere questo approfondimento). In particolare:
● i lavoratori comunitari hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare
per i familiari residenti in Italia o all’estero;
● lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza
dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche
per i familiari residenti all’estero;
● i lavoratori extracomunitari, esclusi quelli con contratto di lavoro
stagionale.
Per questi ultimi lavoratori, si ha diritto all’assegno per il nucleo familiare solo:
● per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza
del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione
in materia di trattamenti di famiglia;
● anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di
provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una
convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
● anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore
straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, ha la
residenza legale in Italia ed è stato assicurato nei regimi previdenziali di
almeno due stati membri.
PENSIONE PER LAVORATORI DOMESTICI STRANIERI
Inoltre, i cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i
contributi all’INPS, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche (pensione di
vecchiaia, di anzianità, di inabilità e pensione ai superstiti) con gli stessi
requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani.
Nel caso in cui il lavoratore torni nel proprio Paese o si trasferisca in un altro
Paese europeo prima di aver maturato i requisiti necessari, i requisiti possono
essere raggiunti anche continuando a lavorare e versare contributi nella
gestione previdenziale del Paese europeo in cui si è trasferito. Anche i
lavoratori extracomunitari, in caso di rimpatrio, conservano i diritti
previdenziali maturati in Italia.
I lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996 possono
percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema
contributivo) al compimento dei 65 anni, anche se non sono maturati i previsti
requisiti (se hanno cioè meno di 5 anni di contribuzione).
I lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in
caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema retributivo o
misto) se hanno 20 anni di contribuzione e 65 anni di età (stessa età fissata
per uomo o donna).
INFORTUNI: LE TUTELE SUL LAVORO DOMESTICO
I lavoratori domestici regolarmente assunti hanno diritto alle prestazioni a
carico dell’INAIL per la tutela dagli infortuni sul lavoro e alle prestazioni a
carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ovvero, all’assistenza sanitaria
medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica sono a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.
RIFERIMENTI
CCNL LAVORO DOMESTICO 2022 (Pdf 535 Kb)
Circolare n° 17 del 01-02-2022 (Pdf 97 Kb)
Verbale accordo 16 gennaio 2023 (Pdf 152 Kb).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per approfondimenti invitiamo a consultare la guida su come funziona il
Libretto famiglia. Potrebbe interessare anche la guida sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni domestici.

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