Bonus lavoratori fragili: domanda entro
il 30 novembre prossimo
di Alice Chinnici e Salvatore Cortese
La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto un’indennità una
tantum di 1.000 euro per i lavoratori cd. “fragili” del settore privato (individuati
dal comma 2, del D.L. n. 18/2020) che, non potendo svolgere la prestazione
lavorativa in modalità agile, nel corso del 2021, abbiano raggiunto il limite
massimo indennizzabile di malattia.
Con la Circolare n. 96/2022 l’Inps ha reso noto che la domanda per ottenere
l’indennità dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022
attraverso il proprio portale web, il Contact Center integrato oppure per il
tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Destinatari- I destinatari del bonus ai lavoratori fragili sono i lavoratori
dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della
malattia presso l’INPS, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la tutela
di cui all’articolo 26, comma 2, decreto-legge n. 18/2020, ossia i lavoratori in
possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali,
che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
inclusi i lavoratori con disabilità gravi debitamente certificate.
Requisiti- Per il diritto al bonus il richiedente deve:
● essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore
privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale
della malattia a carico dell’INPS;
● avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti
al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in quanto
lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con
connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita;
● avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di
malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di
lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
● non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità
agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati
di malattia.
Tali requisiti dovranno essere autocertificati al momento della presentazione
della domanda.
L’indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente
diritto ed è compatibile con altre indennità o prestazioni – di disoccupazione o
ad altro titolo – percepite dal richiedente.
Inoltre, come espressamente previsto dalla legge di bilancio 2022 l’indennità
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per la
stessa non è riconosciuto accredito di contribuzione figurativa.
Chiarimenti sul periodo massimo indennizzabile – Ai fini del computo del
periodo massimo indennizzabile di malattia, calcolato sulla base della
normativa vigente per ogni tipologia di lavoratore, vengono considerate sia le
giornate di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n.
18/2020, sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso.
Monitoraggio spesa – Poiché il bonus sarà erogato direttamente dall’INPS nel
limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022, qualora
dovessero emergere degli scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
limite di spesa stabilito, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.
Presentazione della domanda – Come anticipato in premessa, la domanda
per ottenere l’indennità dovrà essere presentata entro e non oltre il 30
novembre 2022. A riguardo, con il Messaggio n. 3106 pubblicato ieri, l’INPS
ha reso disponibile il servizio online per l’inoltro dell’istanza, all’interno del
quale è possibile accedere alle seguenti funzionalità:
● Informazioni – scheda informativa sulla prestazione;
● Inserimento domanda – la funzione consente la compilazione delle
informazioni necessarie per l’invio della domanda. Il sistema consente
di effettuare l’acquisizione parziale della domanda dando la possibilità
all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di
confermarla definitivamente;
● Annullamento domande – la funzione consente l’annullamento della
domanda già inviata/protocollata;
● Consultazione domande – la funzione consente la consultazione delle
domande presentate all’Istituto;
● Manuale utente.
Per l’inserimento della domanda, il richiedente dovrà, inoltre, fornire le
informazioni presenti nelle seguenti sezioni:
● “Dati anagrafici”, “Residenza”, “Contatti personali” – I dati anagrafici e la
residenza visualizzati sono quelli già in possesso dell’Istituto. I contatti
personali utilizzati saranno quelli presenti nella sezione “Anagrafica” di
“MyInps”.
● “Dichiarazioni” – In questa sezione devono essere rese, oltre alla
dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, quelle relative
alla posizione lavorativa prevalente nel 2021.
● “Informazioni per l’accredito del pagamento” – Il pagamento del bonus
verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente. Per
essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al
richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra
Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di
identificazione finanziaria se non già prodotto all’INPS in occasione di
precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione
finanziaria, codice “MV70”, è disponibile sul portale web dell’Istituto.
fonte: FISCALFOCUS