LAVORO – In G.U. il decreto attuativo della Direttiva europea per l’ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati …..

In G.U. il decreto attuativo della Direttiva
europea per l’ingresso di lavoratori stranieri
altamente qualificati


di Salvatore Cortese
Pubblicato in G.U., Serie Generale n. 256 del 2 novembre 2023, il D.lgs. n.
152/2023 con cui viene data attuazione alla direttiva (UE) 2021/1883 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.
La direttiva, come noto, è stata adottata per promuovere un regime più
attrattivo ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi
terzi, attraverso l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettiva e la
previsione di procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, al
fine di favorire una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.
In particolare, modificando l’articolo 27-quater del D.lgs. n. 286/1995, la
disposizione in oggetto stabilisce, anzitutto, che l’ingresso ed il soggiorno, per
periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote massime annuali per lavoro
subordinato e autonomo, è consentito ai lavoratori stranieri altamente
qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o
sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che
sono alternativamente in possesso:
● del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità
competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario
di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del
Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018;
● dei requisiti previsti per le professioni regolamentate;
● di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni
di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione
superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
● di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di
esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti
la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda
dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Sono state, inoltre, introdotte delle disposizioni che agevolano le procedure di
ammissione.
Ad esempio, il nuovo comma 5-bis del D.lgs. n. 286/1995, introdotto dal D.lgs.
n. 152/2023, stabilisce che qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello
svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i
documenti che attestano i titoli di istruzione e di qualificazione professionale in
quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.
Il nuovo comma 5-ter prevede, invece, che il datore di lavoro non è tenuto a
verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un
lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu
UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno,
rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
A titolo non esaustivo, si segnalano, infine, le novità in materia di promozione
dell’imprenditorialità e le previsioni che rendono più favorevole il
ricongiungimento familiare e l’accesso al mercato del lavoro del coniuge e dei
familiari del richiedente la carta blu UE.
A tal riguardo, il nuovo comma 13-ter stabilisce che il titolare di Carta blu UE
può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata,
un’attività di lavoro autonomo.
Con un’integrazione del comma 16, invece, viene stabilito che, sussistendone
i requisiti, il permesso di soggiorno rilasciato ai familiari del titolare di Carta blu
può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio.

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