LAVORO – Permessi 104, addio al referente unico: cosa cambia per le domande dal 13 agosto 2022

Permessi 104, addio al referente unico:
cosa cambia per le domande dal 13 agosto
2022


di Anna Maria D’Andrea – LEGGI E PRASSI


Permessi 104, dal referente unico alla possibilità per più familiari di farne
richiesta, nel limite dei tre giorni al mese: è il messaggio INPS n. 3096 a
fare il punto delle novità che saranno operative dal 13 agosto 2022, data
a partire dalla quale sarà possibile fare domanda sulla base delle novità
previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno
I permessi 104 perdono la regola del referente unico e, a decorrere dal 13
agosto 2022, potranno fare domanda anche più lavoratori per un unico
familiare con disabilità.
A fare il punto delle novità è l’INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto
2022.
Ai fini dell’attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, il
decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità
nell’ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, che
riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per
l’assistenza a disabili gravi.
Permessi 104, addio al referente unico: cosa cambia per le
domande dal 13 agosto 2022
Il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto
previsto dall’articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente
unico dell’assistenza.
Con la locuzione referente unico si intende il soggetto che si assume il
compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di una
serie di tutele e agevolazioni.
Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto
2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto solo
ad un lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole saranno modificate in
ottica estensiva.
Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi 104 per l’assistenza alla stessa
persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più
soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiane alternativamente.
Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti
spettano ai seguenti soggetti:
● alle persone disabili in situazione di gravità;
● ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in
situazione di gravità;
● al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
● ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di
gravità.
Possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla
legge 104 anche parenti o affini di 3° grado se il genitore o il coniuge della
persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni oppure
siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
Questi quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.
Le novità debutteranno a partire dal 13 agosto 2022, e in attesa
dell’adeguamento delle procedure informatiche l’INPS evidenzia che resta
possibile presentare domanda secondo i consueti canali (sito web, contact
center integrato o Istituti di Patronato).
Non solo permessi 104: novità dal 13 agosto anche per il congedo
straordinario
Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall’INPS
nell’ambito del congedo straordinario, anch’esso modificato dal decreto
legislativo n. 105/2022.
Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, le novità apportate
sono le seguenti:
● il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20
maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal
legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via
alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
● il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora
normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla
richiesta di congedo.
Anche in questo caso, sarà dal 13 agosto 2022 che si estenderà la platea dei
soggetti che potranno richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente
ordine di priorità:
● il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente
di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
● in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti
di cui sopra:
○ il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona
disabile in situazione di gravità;
○ uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di
gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
○ uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in
situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi sono
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
○ parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se
anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Per poter fruire del congedo straordinario non sarà quindi necessario che la
convivenza sussista all’atto di presentazione della domanda, ma sarà
possibile instaurarla anche successivamente purché sia garantita per tutto il
periodo di fruizione.

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