LAVORO – Smart working: da settembre resta la procedura di comunicazione semplificata e torna l’obbligo di accordo individuale con il lavoratore
In base a quanto previsto dall’articolo 41-bis del Ddl di conversione del Decreto Semplificazioni, diventa strutturale, a partire dal 1° settembre 2022, secondo regole da definire, la procedura di comunicazione semplificata per lo smart working (lavoro agile), mentre torna l’obbligo di stipulare l’accordo individuale con il lavoratore.
Pertanto:
- dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (comunicazione semplificata);
- le modalità di tale comunicazione saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- i dati sono resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- in caso di mancata comunicazione secondo le modalità stabilite dall’emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).