LAVORO – Smart working semplificato, proroga finoal 31 dicembre 2022: stop agli accordi individuali

Smart working semplificato, proroga fino
al 31 dicembre 2022: stop agli accordi
individuali


di Anna Maria D’Andrea – LEGGI E PRASSI
Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2022: proroga per l’avvio
della disciplina ordinaria, che slitta al prossimo anno. La novità arriva a
sorpresa tra gli emendamenti approvati in sede di conversione del
Decreto Aiuti bis e, a livello pratico, viene rinviato il ritorno agli accordi
individuali per il lavoro agile
Torna lo smart working semplificato per tutti: nella legge di conversione del
Decreto Aiuti bis c’è la proroga del regime agevolato fino al 31 dicembre 2022.
Accanto al rinnovo del diritto al lavoro agile per fragili e genitori di under 14, il
provvedimento approvato in prima lettura al Senato il 13 settembre contiene a
sorpresa la proroga per la generalità dei lavoratori del settore privato.
Una conferma tardiva, se si considera che la precedente scadenza dello
smart working semplificato era fissata alla fine di agosto e che dal 1°
settembre le aziende si sono attivate per la stipula degli accordi individuali con
i lavoratori, presupposto per la continuazione dell’esperienza del lavoro agile.
Smart working semplificato, proroga fino al 31 dicembre 2022:
stop agli accordi individuali
Nella versione della legge di conversione del Decreto Aiuti approvata in
Senato il 13 settembre, la proroga dello smart working per i lavoratori del
settore privato è contenuta nel nuovo articolo 25-bis.
A livello normativo si interviene su quanto previsto dall’articolo 10, comma
2-bis del decreto legge n. 24/2022, spostando al 31 dicembre 2022 la data
precedentemente fissata al 31 agosto.
Ad essere ritoccato è quindi il termine relativo allo smart working semplificato
nel settore privato, regolato dalle disposizioni emergenziali previste
dall’articolo 90 Decreto Rilancio n. 34/2020 e che hanno reso più facile
l’accesso al lavoro agile.
Nel dettaglio, fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2022 i datori di lavoro
del settore privato potranno porre i propri dipendenti in smart working inviando
una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro contenente
esclusivamente:
● i nominativi dei lavoratori;
● la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
Alla comunicazione semplificata si affianca la possibilità per i datori di lavoro
di applicare lo smart working anche in assenza degli accordi individuali.
Inoltre, gli obblighi di informativa previsti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro sono assolti in via telematica mediante la documentazione messa a
disposizione dall’INAIL.
Questa la cornice delle semplificazioni in materia di smart working rinnovate
per l’ultimo trimestre dell’anno, ed è in particolare il venir meno dell’obbligo di
accordo individuale la principale novità che continuerà ad applicarsi.
Smart working, con la proroga slittano al 1° gennaio 2022 gli
accordi individuali
L’obbligo di preventiva stipula dell’accordo individuale per l’accesso allo
smart working si applicherà quindi soltanto dal prossimo anno. Salvo novità
quindi, la data di ritorno all’ordinario slitta al 1° gennaio 2022, per effetto della
proroga delle semplificazioni prevista dal Decreto Aiuti bis.
Resterà invece congelato per ulteriori tre mesi, fino al 31 dicembre 2022, il
regime del lavoro agile previsto per le aziende e per i lavoratori dagli artt. 19 e
21 della Legge n. 81/2017.
Slitta di conseguenza l’applicazione a pieno regime del Protocollo sottoscritto
dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, che tra i diversi aspetti individua
le linee guida per la definizione dell’accordo:
● durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
● alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali
aziendali;
● luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione
lavorativa esterna ai locali aziendali;
● esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali
aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo
del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni
disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
● strumenti di lavoro;
● tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative
necessarie ad assicurare la disconnessione;
● forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno
dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei
Lavoratori che dalla normativa sulla privacy;
● attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della
prestazione di lavoro in modalità agile;
● forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Nulla cambierà invece sul fronte della comunicazione dovuta dal datore di
lavoro, considerando che l’articolo 41-bis del Decreto Semplificazioni ha reso
strutturale la procedura semplificata di comunicazione prevista nel periodo
emergenziale: le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al
Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula.
Anche dopo il 31 dicembre 2022 alle aziende sarà quindi richiesto di inviare
esclusivamente i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data
di inizio e fine del lavoro agile. Le medesime informazioni saranno messe a
disposizione dell’INAIL.

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