LEGGE DI BILANCIO 2022 – LA NUOVA MAPPA PER ACCEDERE AI BONUS INDUSTRIA 4.0

Il Fisco nella legge di bilancio –
Bonus Industria 4.0, la nuova mappa
Tre anni di proroga per gli incentivi agli investimenti in beni materiali e
immateriali, accompagnata, però, da una progressiva riduzione della
misura del credito d’imposta
Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello “Industria 4.0” saranno agevolati fino al 31
dicembre 2025 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026.
Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali
software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
A ridisegnare la mappa del bonus finalizzato a supportare e incentivare gli
investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, è il comma 44
dell’articolo 1, legge 234/2021, che è intervenuto, con modifiche e
integrazioni, sulla disciplina dettata dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti,
legge di bilancio 2021, n. 178/2020. Tali ultime disposizioni avevano previsto
un rafforzamento del credito d’imposta parametrato al costo di acquisizione
dei beni agevolabili, bonus che, nell’ottica di ridefinire gli incentivi fiscali
previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, era stato introdotto dalla legge di
bilancio 2020 (articolo 1, comma 185 e seguenti, legge 160/2019 – vedi
“Legge di bilancio per il 2020 – 7: nuovo bonus per i beni strumentali”) in
luogo della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile
(“super ammortamento” e “iper ammortamento” – articolo 1, comma 9 e
seguenti, legge 232/2016).
Beni materiali
Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”
(allegato A alla legge 232/2016), sono prorogati per altre tre annualità (dal
2023 al 2025), seppure con un’intensità minore.
Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al
corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori. Ne sono invece escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di
liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura
concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Non rientrano tra i beni agevolabili: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a
motore indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir; i beni per i quali il decreto
Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali
inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell’allegato 3 della
legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di
imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e
termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di
gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile,
ferroviario e tramviario; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti,
in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Disciplina per l’anno 2022
Nessuna modifica in riferimento al periodo d’imposta 2022, già regolamentato
dalla scorsa legge di bilancio. Pertanto, per gli investimenti effettuati fino al 31
dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito
d’imposta spetta nella misura del:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
    -10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo
    di costi complessivamente ammissibili.
    Disciplina per gli anni 2023-2025
    La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio
    prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti
    effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30
    giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti
    accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo
    di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:
  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
  • 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20
    milioni.
    Beni immateriali
    Lo stesso prolungamento di tre anni, con progressiva riduzione dell’entità del
    bonus, riguarda anche l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali
    connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge
    232/2016). In particolare, sono agevolabili le spese per software, sistemi e
    system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi
    all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota
    imputabile per competenza.
    Disciplina per l’anno 2022
    Per il periodo d’imposta 2022 resta applicabile, senza modifiche, il regime
    dettato dalla legge di bilancio 2021: il credito d’imposta relativo agli
    investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023,
    a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal
    venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta
    nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili
    pari a un milione di euro.
    Disciplina per gli anni 2023-2025
    Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20%
    soltanto per il primo periodo d’imposta (2023), mentre nei due successivi,
    fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi
    ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali.
    Pertanto, spetta nella misura del:
  • 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30
    giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti
    accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il
    20% del costo di acquisizione)
  • 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30
    giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati
    ordine e acconto per almeno il 20%)
  • 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30
    giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati
    ordine e acconto per almeno il 20%).
    Investimento Periodo Misura del credito e
    livelli di spesa
    Beni materiali Dall’1/1 al 31/12/2022
    ovvero fino al 30/6/2023 con
    prenotazione entro il 31/12/2022
  • 40%, fino a 2,5 milioni di
    euro
  • 20%, oltre 2,5 milioni di
    euro e fino a 10
  • 10%, oltre 10 milioni di
    euro e fino a 20
    Dall’1/1/2023 al 31/12/2025
    ovvero fino al 30/6/2026 con
    prenotazione entro 31/12/2025
  • 20%, fino a 2,5 milioni di
    euro
  • 10%, oltre 2,5 milioni di
    euro e fino a 10
  • 5%, oltre 10 milioni di
    euro e fino a 20
    Beni
    immateriali
    Dall’1/1/2022 al 31/12/2023
    ovvero fino al 30/6/2024 con
    prenotazione entro 31/12/2023
  • 20%, fino a 1 milione di
    euro
    Dall’1/1 al 31/12/2024
    ovvero fino al 30/6/2025 con
    prenotazione entro 31/12/2024
  • 15% fino a 1 milione di
    euro
    Dall’1/1 al 31/12/2025
    ovvero fino al 30/6/2026 con
    prenotazione entro 31/12/2025
  • 10% fino a 1 milione di
    euro
    I bonus non prorogati
    La legge di bilancio non ha, invece, concesso un’ulteriore estensione
    temporale:
    ● al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi
    ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge
    232/2016, sia materiali che immateriali (articolo 1, comma 1055, legge
    178/2020), ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0.
    Pertanto, questo bonus del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili
    pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni
    immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31
    dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31
    dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati
    acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
    ● al credito d’imposta per la formazione del personale dipendente
    finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze
    rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano
    nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge
    160/2019 – vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 13: proroga per il
    bonus formazione 4.0”), che, di conseguenza, resterà in vita fino alle
    spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

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