LEGGE DI BILANCIO 23 – “Sport bonus” prorogato per il 2023 per i titolari di reddito d’impresa – Bonus sponsorizzazioni sportive anche per investimenti effettuati nel primo trimestre 2023

“Sport bonus” prorogato per il 2023 per i
titolari di reddito d’impresa
Bonus sponsorizzazioni sportive anche per investimenti effettuati nel
primo trimestre 2023


di Pietro Mosella
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), nell’ambito delle misure
introdotte al Titolo VIII e rivolte ai settori del turismo, dello sport, della cultura e
dell’informazione, provvede anche a disporre la proroga, per l’anno 2023, del
credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di
nuove strutture sportive pubbliche (si veda anche l’articolo “Sport bonus:
domande per la seconda finestra dal 1° al 31 ottobre” del 6 ottobre 2022).
La stessa legge, inoltre, rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel
primo trimestre 2023, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di
società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili (si veda
anche l’articolo “Bonus per le sponsorizzazioni sportive prorogato per il
primo trimestre 2022” del 5 aprile 2022).
Sport bonus – L’articolo 1, comma 614, della Legge di Bilancio 2023, proroga
per tutto il periodo d’imposta 2023 e solo a favore dei soggetti titolari di reddito
d’impresa, il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di
nuove strutture sportive pubbliche (cd. “Sport bonus”), disciplinato, in prima
battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge n. 145/2018 (Legge
di Bilancio 2019).
La stessa disposizione precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno
2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, specificando, inoltre, che per
l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30 aprile 2019.
Per completezza, è bene ricordare che, la Legge di Bilancio 2019, ha previsto
per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di
nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65%
delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano
destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Sotto il profilo soggettivo, tale credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di
pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa. Per le prime due
categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile;
per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è stabilito che, ferma restando la
ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è fruibile
tramite il meccanismo della compensazione e non rileva ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l’inapplicabilità dei limiti
all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro e di quello annuale di 250 mila
euro.
L’agevolazione, inizialmente introdotta per l’anno d’imposta 2019, è stata
successivamente prorogata all’annualità 2020 dalla Legge di Bilancio 2020. In
seguito, il credito d’imposta è stato applicato anche per l’anno 2022 e
limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 190, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Bonus sponsorizzazioni sportive – Il comma 615 della Legge di Bilancio 2023,
è finalizzato ad incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e
servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni
sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori
giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Il bonus in questione – si ricorda – è rivolto ad imprese, lavoratori autonomi ed
enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore
delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle
discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche
e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono
attività sportiva giovanile.
Il sopra citato comma 615 modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del
D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022, rendendo
applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli
investimenti pubblicitari effettuati, anche a quelli effettuati dal 1° gennaio al 31
marzo 2023.
Detta disposizione specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il
contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere
comunque superiore a 10 mila euro. L’utilizzo del bonus è previsto
esclusivamente in compensazione.
La Relazione illustrativa della Legge di Bilancio 2023 sottolinea, inoltre, che
l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e
che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche
straordinario, disponibili nell’ordinamento.
Infine, per quanto concerne il finanziamento della misura, è autorizzata la
spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo
trimestre 2023 e, lo stesso, costituisce tetto di spesa.
fonte: FONTEFISCALFOCUS

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