Legge di bilancio approvata, ecco le novità
per le imprese manifatturiere
di Franco Canna
La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 , n. 197) prevede alcune
importanti novità anche per le imprese manifatturiere come il rifinanziamento
della Nuova Sabatini, la proroga del bonus Sud per l’acquisto di beni
strumentali, la proroga delle consegne dei beni 4.0 acquistati nel 2022, la
proroga dei termini per accedere alla sanatoria per il credito d’imposta in
ricerca e sviluppo e infine l’istituzione di un centro per i semiconduttori.
Vediamole tutte in dettaglio, ora che la manovra è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
I commi indicati seguono la numerazione definitiva del testo.
Transizione 4.0, proroga dei termini di consegna degli
ordini effettuati del 2022
La proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022 era stata più
volte chiesta dalle imprese, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento che
hanno ritardato le consegne. L’obiettivo è quello di portare a casa le maggiori
aliquote previste dal piano Transizione 4.0 per il 2022 a fronte del
dimezzamento che scatta per gli ordini effettuati da gennaio 2023.
Il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede la proroga delle
consegne fino al 30 settembre 2023
- All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le
parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero entro il 30 settembre 2023».
Su questo tema va detto che il Governo ha annunciato di aver inserito la
proroga anche nel Decreto Milleproroghe, in questo caso fino al 31 dicembre
2023.
AGGIORNAMENTO – Nel testo definitivo del decreto Milleproroghe
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) il
Governo NON ha inserito la proroga. Il motivo è verosimilmente di natura
tecnica: poiché la legge di bilancio entra in vigore successivamente al
Milleproroghe, avrebbe sovrascritto quanto previsto da quest’ultimo sulla
medesima questione, rendendo inutile il provvedimento. Ora occorrerà
attendere febbraio, quando il Milleproroghe dovrà essere convertito in legge
dal Parlamento. Quella è la sede in cui sarà possibile, se ci sarà la volontà,
intervenire spostando il termine dall’attuale 30 settembre 2023 al 31 dicembre
2023.
Nuova Sabatini rifinanziata con 150 milioni
Con gli emendamenti approvati in Parlamento arriva anche il tanto atteso
rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti
delle PMI, uno strumento apprezzatissimo dalle imprese.
Il rifinanziamento dello strumento prevede una spesa di un totale di 150
milioni di euro, così ripartiti:
● 30 milioni per il 2023
● 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
Le risorse per il rifinanziamento – recuperate dal Fondo per lo sviluppo delle
Pmi del settore aeronautico e della green economy, rimasto inattuato –
ammontano, in realtà, a meno di un terzo del fabbisogno stimato dai tecnici
del ministero delle Imprese e del made in Italy. Ma si tratta di un passo
importante per evitare l’interruzione dello strumento che, da gennaio, prevede
inoltre aliquote maggiorate anche per gli investimenti green, oltre che per
gli investimenti in beni 4.0.
In legge di bilancio c’è anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale
quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei
finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. - Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti
produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del
medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. - Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio
2022 al 30 giugno 2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti di dodici
mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi. - Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di
euro per l’anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189.
Proroga termini sanatoria Ricerca e Sviluppo
In legge di bilancio arriva anche la proroga dei termini per accedere alla
sanatoria relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo. Il termine, che era già stato spostato al 31 ottobre 2023, viene
prorogato al 30 novembre 2023. - All’articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 ottobre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
Proroga Bonus Sud
C’è poi la proroga di un anno, fino al 31/12/2023, del credito d’imposta per gli
investimenti nelle strutture produttive del Mezzogiorno, sia per quanto
riguarda l’acquisto di beni strumentali sia per le attività di ricerca e sviluppo. - All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «2020, in
1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni
di euro per l’anno 2023»; - Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo
restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. - All’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le
parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo
restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. - All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;
b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l’anno 2025 » sono sostituite dalle
seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di
107,2 milioni di euro per l’anno 2025 ». - Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
Il Centro italiano per il design dei circuiti integrati
Nella legge di bilancio è anche prevista la nascita del Centro italiano per il
design dei circuiti integrati, pensato per “promuovere la progettazione e lo
sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione
professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di
una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e
il trasferimento tecnologico nel settore”.
Questo Centro ha come Enti fondatori il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell’università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al
Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel testo si legge che “per la costituzione della Fondazione e il suo
funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro
per l’anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Gli
apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico
del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso
la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione”.
L’istituzione del Centro Italiano per il design dei circuiti integrati è un’ulteriore
tassello del nuovo ruolo che l’Italia potrebbe assumere nell’industria dei
semiconduttori, dopo la notizia che STMicroelectronics costruirà a Catania un
impianto di produzione integrato di substrati al carburo di Silicio e che
Intel ha programmato un investimento per un polo produttivo italiano. - È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei
circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo
sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione
professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di
una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e
il trasferimento tecnologico nel settore. - Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell’università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al
Ministero delle imprese e del made in Italy. - Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvati gli
schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli
organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i
criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla
fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. - Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al
comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché
dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della
fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte
del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti
pubblici e di soggetti privati. - Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni
immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e
storico alla fondazione è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa
con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni
demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. - Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante
convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale
scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme
previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione
può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza
nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca. - Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al
comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi
alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono
effettuati in regime di neutralità fiscale. - Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di
capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. - Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a
carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione. - Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.