Manovra: le novità in materia di lavoro
Via libera al maxiemendamento
di Cinzia De Stefanis
Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori dipendenti.
Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati.
Quota 103 utilizzabile anche nel 2024 ma con alcuni limiti. Decontribuzione
delle lavoratrici con figli. Incremento bonus pagamento di rette asilo nido.
Questo è il perimento in cui si muovono le novità in materia di lavoro dopo la
libera dall’Aula del Senato al maxiemendamento che ha sostituito la prima
parte della legge di Bilancio includendo le modifiche introdotte durante
l’esame della Manovra.
Dopo l’ok del 22 dicembre, la Legge di bilancio 2024 verrà incanalata alla
Camera nelle Commissioni competenti per i relativi pareri. La manovra
dovrebbe arrivare in Aula il 28 e chiudere entro il 29 senza voto di fiducia
come stabilito nei giorni scorsi in conferenza dei capigruppo.
Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori dipendenti –
Reintrodotto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un
esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti
pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e
- Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non
eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima
retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Fringe benefits – Prevista, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una
disciplina di favore in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile
del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore
medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio di favore consiste
nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo
d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a
carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Nell’inclusione nel
regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) vengono incluse
le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
elettrica e del gas naturale e le spese per il contratto di locazione della prima
casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni
riconosciute riguardano anche la base imponibile della contribuzione
previdenziale.
Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati –
Estesa ai premi e alle somme erogati nel 2024 la riduzione transitoria da 10 a
5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nel 2023,
dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali
regionali e comunali, che riguardano alcuni emolumenti retributivi dei
lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli
utili d’impresa).
Aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di
risultato – Per il solo 2024, prorogata la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o
di partecipazione agli utili d’impresa. La legislazione vigente prevede per i soli
lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito,
nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non
superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme
erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.
Lavoratori commercio e comparto turistico alberghiero – Introduzione, per i
lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e per i
lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli
stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, una
somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla
formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per
prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro
notturno. Il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel
periodo d’imposta 2023 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai
40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta
del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto
dell’erogazione del trattamento integrativo.
Facoltà di riscatto – La disposizione concede la facoltà di riscatto, per il
biennio 2024-2025, nella misura massima di cinque anni, di periodi non
soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque
versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. La facoltà di
riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione Generale
Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all’articolo 2,
comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Quota 103 utilizzabile anche nel 2024 – Anche nel 2024 potrà dunque essere
utilizzata l’uscita anticipata con quota 103 (almeno 62 anni di età e 41 di
versamenti) ma, rispetto all’anno precedente, ci saranno alcune limitazioni: dal
ricalcolo contributivo dell’assegno, con un sistema che non sarà più “misto”, al
tetto all’assegno fino a quando non sarà raggiunto la soglia di vecchiaia dei 67
anni.
Assicurazione generale obbligatoria – Agli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
dall’Inps, nonché alla gestione separata, un accesso anticipato alla pensione
che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e
41 anni di contributi nel solo anno 2024. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta
data. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente
tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le
gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali.
Rinuncia all’accredito contributivo – I lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre
2024 possano rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a
proprio carico relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e
esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà
viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere
dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data
dell’esercizio della predetta facoltà.
ISCRO – Messa a regime dal 2024 della prestazione ISCRO (indennità
straordinaria di continuità reddituale e operativa) per i soggetti iscritti alla
gestione separata.
Lavoratori call center – Per l’anno 2024, una dote da 10 milioni di euro per il
finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti
dalle imprese del settore dei Call center.
Dipendenti da aziende sequestrate e confiscate – Trattamento di sostegno al
reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da
aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria,
per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa
dell’attività.
Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione – È introdotta
in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo
integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da
presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni,
anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024 , non
coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti
ad alcun obbligo contributivo.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Per i periodi di paga dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del cento per cento dei
contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei
rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età
del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su
base mensile., Per l’anno 2024, in via sperimentale, tale esonero è
riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più
piccolo.
Congedo parentale – Per i genitori che fruiscono alternativamente del
congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari
dell’80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del
bambino, è previsto il riconoscimento di un’indennità pari al 60 per cento (in
luogo dell’attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno
2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari
all’80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Viene
specificato infine, che questa disposizione si applica con riferimento ai
lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di
maternità o, in alternativa, di paternità.
Bonus pagamento di rette – Incremento del buono per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto
domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi
patologie croniche. L’incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un
figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo
sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il
medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la
misura dell’incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro
annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei
familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro
annui per i nuclei familiari con un valore di Isee superiore a 25.000 euro e pari
o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del
buono pari a 3.600 euro annui.