Obbligo di trasparenza delle erogazioni
pubbliche: le sanzioni slittano al 2024

Obbligo di trasparenza delle erogazioni
pubbliche: le sanzioni slittano al 2024


di Cinzia De Stefanis
Sanzioni rinviate al 2024 per il mancato obbligo di trasparenza nei bilanci o
nei siti internet delle erogazioni pubbliche ottenute dalle società e dagli enti
non profit, di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro nel periodo. Il
1° gennaio 2023 scadeva il termine per l’applicazione delle sanzioni per la
mancata pubblicazione delle erogazioni percepite nel 2021. La novità è
contenuta in due diversi emendamenti al Decreto “Milleproroghe” (Dl. n.
198/2022).
Si ricorda che la legge 124/2017 (articolo 1, commi da 125 a 129) modificata
dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019 prevede l’obbligo per le
aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni
pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno
precedente.
L’obbligo di pubblicazione è a partire dall’anno 2018.
Soggetti obbligati – I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al
Registro delle imprese, quali:
● società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
● società di persone (Snc, Sas);
● imprese individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal
regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria,
semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
● società cooperative (incluse le cooperative sociali).
I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. e che, quindi,
sono obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese devono, invece,
pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e
dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, dunque, il termine per
l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio. Da
ultimo, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti
comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (imprenditori
individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in
analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante
pubblicazione delle informazioni su propri siti internet, secondo modalità
liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle
associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.
L’obbligo riguarda anche gli enti non commerciali, quest’ultimi sono tenuti a
pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente
dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali
entro il 30 giugno di ogni anno.
Attenzione! Sono esclusi i liberi professionisti.
Importo aiuti di Stato – Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato
purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i
singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade
l’obbligo di pubblicazione. L’importo è su base annua e deve essere
conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base
della concessione.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
● sovvenzioni;
● sussidi;
● contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto
interessi);
● vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti
ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio
rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche
amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate
nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione
nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es.
Credito imposta beni strumentali).
Pubblicazione -La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul
proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito
internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle
Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono. Le società di
capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (Spa e Srl di grandi
dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota
integrativa di bilancio.
Regime sanzionatorio – La norma prevede (art. 1, comma 125-ter, della Legge
124/2017), a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
● la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti,
con un importo minimo di 2.000€;
● la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della
sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la
sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e
degli aiuti ricevuti.
La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di
verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda
dei casi i siti internet o i bilanci.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse Pubbliche Amministrazioni
eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art.
2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per
materia.
fonte: FISCAL FOCUS TODAY

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