Pensioni: le novità nella Legge di Bilancio 2023 – Solo per il 2023 si può lasciare il lavoro in anticipo con la nuova “Pensione Anticipata Flessibile”

Pensioni: le novità nella Legge di Bilancio
2023
Solo per il 2023 si può lasciare il lavoro in anticipo con la nuova
“Pensione Anticipata Flessibile”


di Anna Maria Iannuzzi
In attesa di una nuova e più complessa riforma, che eviti il ritorno, dal 1°
Gennaio prossimo, alla rigida Legge Fornero, nella bozza della Legge di
Bilancio per l’anno 2023 è stato inserito un nuovo meccanismo, che permette
l’uscita anticipata dal lavoro al perfezionamento del requisito anagrafico di
anni 62 unitamente al requisito contributivo di anni 41 (di fatto Quota 103).
La nuova misura definita nella Bozza, diffusa in questi giorni, “Pensione
Anticipata Flessibile” di fatto proroga, con l’applicazione di correttivi più
penalizzanti per i lavoratori, l’attuale regime “Quota 102” in scadenza il
prossimo 31 Dicembre 2022.
Così, come già previsto per Quota 102, in via sperimentale per il 2023, tutti gli
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della stessa, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata
“possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41
anni”.
Per il conseguimento del requisito contributivo si potrà valutare la
contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato,
anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO,
le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione
Separata a condizione che, nella gestione interessata al cumulo, non sia già
stata liquidata una pensione diretta.
Per la decorrenza del Trattamento Pensionistico è confermata la disciplina
delle Finestre di 3 mesi, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, e
6 mesi per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Mentre i dipendenti del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica (AFAM) dovranno attendere rispettivamente il 1°
settembre e il 1° novembre dell’anno di maturazione dei previsti requisiti.
Come già previsto per la “Quota 100”, nel triennio 2019-2021, e per Quota
102, per l’anno 2022, il diritto conseguito entro il 2023 può essere esercitato,
ai fini del conseguimento della Pensione, anche successivamente alla
predetta data.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo, nella bozza, non sono previste
particolari penalizzazioni, tuttavia, bisogna tener presente che nel sistema di
calcolo contributivo, con l’uscita anticipata, si riduce il montante contributivo
utile per il calcolo della pensione che quindi, subirà riduzioni in funzione degli
anni di uscita anticipata.
Per il periodo intercorrente fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla
pensione di Vecchiaia, è confermato il divieto di cumulo con i redditi da lavoro
dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo
occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La vera sorpresa inserita nella nuova misura sperimentale è che, fino alla
maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di Vecchiaia (anni
67), la pensione sarà soggetta ad un tetto massimo pari a cinque volte il
trattamento minimo Inps, circa € 2.700,00.
Al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici per la pensione di
Vecchiaia l’assegno pensionistico sarà liquidato per intero.
Altra novità di rilievo, rispetto alle precedenti misure, Quota 100 e Quota 102,
è l’introduzione, o reintroduzione, di un incentivo al trattenimento in servizio
dei lavoratori.
In conferenza stampa è stato annunciato un incentivo, per i lavoratori che
posticipano il pensionamento, del 10% definito Bonus Maroni in onore all’ex
Ministro Maroni.
Tuttavia, all’art. 52 della bozza si legge che il lavoratore, alla maturazione del
diritto alla nuova Pensione Anticipata Flessibile, può rinunciare all’accredito
contributivo relativo all’Assicurazione Generale Obbligatoria per Invalidità
Vecchiaia e Superstiti.
Dalla prima data utile per il pensionamento, successiva all’esercizio
dell’opzione, viene meno per il Datore di lavoro ogni obbligo di versamento
contributivo alla previdenza obbligatoria.
Si legge anche che “Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente
alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è
corrisposta interamente al lavoratore”.
In attesa del provvedimento definitivo, ed ulteriori chiarimenti in merito, si
ricorda che negli anni 2004-2007, l’allora Ministro del lavoro sperimentò una
misura che consentiva, a tutti coloro che avendone conseguito i requisiti
posticipavano il pensionamento, di ricevere direttamente nel cedolino paga il
valore dei contributi previdenziali che diversamente il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare all’Inps.
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