PENSIONI – Opzione Donna 2023: requisiti e istruzioni INPS per fare domanda

Opzione Donna 2023: requisiti e istruzioni
INPS per fare domanda


di Francesco Rodorigo – PENSIONI
L’INPS con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023 specifica i requisiti e le
istruzioni per accedere a Opzione Donna, la pensione anticipata prevista
dalla Legge di Bilancio 2023. Possono fare domanda le lavoratrici con
almeno 60 anni d’età e 35 di contributi che si trovano in particolari
condizioni
Arrivano le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni e il funzionamento di
Opzione Donna, la pensione anticipata dedicata alle lavoratrici in possesso di
specifici requisiti, prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
A fornire i chiarimenti è l’INPS attraverso la circolare n. 25 del 6 marzo, nella
quale sono contenute tutte le indicazioni relative ai vari i profili destinatari della
misura.
Il servizio INPS per la domanda è già attivo. Possono presentare la richiesta
le lavoratrici con almeno 60 anni d’età e 35 di contributi, che sono state
licenziate o sono dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto presso il
Ministero, che assistono da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi oppure
che hanno una disabilità oltre il 74 per cento.
Le richieste si inviano dal sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS,
oppure tramite contact center o Patronati.
Opzione Donna 2023: requisiti e istruzioni INPS per fare domanda
L’INPS tramite la circolare n. 25 pubblicata il 6 marzo 2023 ha fornito tutti i
chiarimenti e le istruzioni per quanto riguarda Opzione Donna.
Nel documento sono presenti tutte le indicazioni relative ai vari profili
destinatari della misura, i requisiti necessari e le modalità di presentazione
della domanda.
Opzione Donna è un trattamento pensionistico introdotto nel 2019 e
rinnovato senza variazioni negli anni, fino all’intervento della Legge di
Bilancio 2023.
L’articolo 1, comma 292, infatti, ha esteso la misura a tutto il 2023, ma
con importanti modificazioni.
Nello specifico, la pensione in questione non è più riservata a tutte le donne
ma solamente a quelle che rispettano i seguenti requisiti:
● licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il
Ministero;
● persone con disabilità pari o oltre il 74 per cento;
● che assistono, da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi, con
disabilità in situazione di gravità in base alla legge 104 del 1992.
Oltre a queste, poi, devono essere rispettate altre condizioni legate ai requisiti
anagrafici e contributivi:
● 60 anni d’età (59 con un figlio e 58 con due o più figli);
● 35 anni di contributi.
Per le donne licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto l’età
pensionabile è di 58 anni a prescindere dal numero di figli.
Per accedere alla prestazione, tutti i requisiti devono essere stati maturati
entro il 31 dicembre 2022.
Opzione donna 2023: ulteriori chiarimenti sui requisiti
L’INPS nella circolare n. 25 fornisce alcune precisazioni per quanto riguarda le
lavoratrici che prestano assistenza a una persona con gravi handicap.
In primo luogo, le persone devono essere conviventi. A questo proposito
l’Istituto richiama la circolare del Ministero del Lavoro del 2010 per cui:
“ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione
sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico,
anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).”
I sei mesi di assistenza, poi, devono essere continuativi.
“Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è
prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della
persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare
l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano
anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
Per quanto riguarda l’individuazione delle patologie invalidanti, invece, si fa
riferimento a quelle specificate nell’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e
n. 3, del decreto n. 278/2000.
Nel caso delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è
attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il
Ministero del Lavoro, invece, è necessario che:
● il tavolo di confronto sia attivo al momento della presentazione della
domanda di pensione;
● il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di
apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso
attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il
licenziamento.
Dopo aver ricevuto le domande, l’INPS provvederà a verificare le condizioni di
sussistenza dei requisiti.
Opzione donna 2023: come fare domanda e decorrenza della pensione
Alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici dipendenti
e autonome ricevono la pensione una volta passati:
● 12 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
● 18 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle
delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
“La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque
anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui
pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici
dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della
predetta assicurazione generale obbligatoria.”
Il trattamento si può ricevere anche oltre la prima data di decorrenza utile
purché i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022.
Come annunciato tramite il messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023 la
procedura di domanda è già disponibile.
Le richieste possono essere inoltrate attraverso il sito dell’INPS, accedendo
con credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile utilizzare il contact
center oppure rivolgersi ai Patronati.
In fase di domanda è necessario allegare la documentazione necessaria.
Nel caso di assistenza a persona con handicap grave, l’interessata deve
compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da
almeno sei mesi con un soggetto nelle condizioni previste dalla normativa.
Inoltre, dovrà riportare i dati anagrafici dell’assistito e gli estremi del verbale
rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave.
Sono considerati equiparati al verbale:
● l’accertamento provvisorio (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.
324/1993);
● il certificato provvisorio (articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge
n. 324/1993).
Il verbale definitivo che non conferma il giudizio di disabilità grave
dell’accertamento o del certificato provvisorio comporta la revoca della
pensione.
Il requisito della convivenza, invece, viene accertato d’ufficio, dopo che
l’interessata ha fornito i dati indispensabili relativi alla residenza.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 25
del 6 marzo 2023.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.