Prestazioni occasionali le novità dopo la
Legge di Bilancio 2023

Prestazioni occasionali le novità dopo la
Legge di Bilancio 2023


di Celeste Vivenzi
Come noto, la legge di Bilancio 2023 ha provveduto alla modifica del regime
dei voucher con lo scopo di rendere più accessibile lo strumento da parte
degli utilizzatori.
Trattasi in buona sostanza delle prestazioni occasionali (PrestO) attraverso le
quali un soggetto utilizzatore (impresa) acquisisce lavori saltuari di ridotta
entità ovvero delle prestazioni rese a favore delle persone fisiche, non
nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il “Libretto
Famiglia” per i piccoli lavori domestici, di assistenza domiciliare o di
insegnamento privato supplementare.
Di seguito l’analisi pratica delle novità operative introdotte dal Legislatore
onde fornire un quadro semplice e preciso onde poterne facilitare l’utilizzo
concreto.
Le novità in materia di prestazioni occasionali: i punti
principali
In estrema sintesi, onde comprendere al meglio le novità in tema di
prestazioni occasionali, i punti salienti da commentare sono i seguenti:
Legge di bilancio 2023: le novità per gli utilizzatori e i compensi erogabili
La Legge n. 197-2022 ha previsto che possono utilizzare lavoratori
occasionali le imprese che hanno fino a 10 dipendenti a tempo
indeterminato (in precedenza il limite era di 5 lavoratori).
È aumentato inoltre ad euro 10.000 il compenso annuale che può essere
erogato dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori fermo restando gli
altri limiti previsti dalla normativa vigente ovvero:
a. 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli
utilizzatori;
b. 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del
medesimo utilizzatore
Introduzione di una nuova categoria che può utilizzare il lavoro
occasionale
Anche le prestazioni di cui al codice ATECO 93.29.1 (discoteche; sale da
ballo; night-club e simili) possono ricorrere al lavoro occasionale.
Nota: per i soggetti imprese si rammenta che al lavoro occasionale in genere si
applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei confronti dei prestatori
di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Modalità di pagamento e procedure telematiche INPS
Rimane invariato quanto previsto dalla normativa precedente circa le modalità
di pagamento e delle procedure telematiche INPS per le imprese mediante
l’utilizzo di PREST.O e mediante il LIBRETTO DI FAMIGLIA (lavori domestici,
di assistenza e di cura e per le lezioni private)
Nota: si rammenta che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato (contano invece per il
rinnovo del permesso di soggiorno).
Le prestazioni occasionali degli stewards negli impianti sportivi (rientranti nel
libretto di famiglia) non hanno subito modifiche da parte della norma e pertanto
non possono essere di importo superiore a 5.000 euro per anno.
Le novità per l’agricoltura
E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle
imprese del settore agricolo ma in via sperimentale, per il biennio 2023-2024,
viene introdotto per le attività di natura stagionale il “lavoro subordinato
occasionale a Tempo Determinato” (prima dell’inizio della prestazione va fatta
la comunicazione UNILAV utilizzando il codice contratto 03.03 e l’iscrizione dei
lavoratori nel LUL può anche avvenire in un’unica soluzione anche se i
compensi possono essere erogati anche in via anticipata, su base
settimanale, quindicinale o mensile).
Nota: le condizioni per poter accedere allo strumento sono le seguenti:
a. deve trattarsi di attività agricole stagionali;
b. le Aziende agricole devono essere in regola con l’applicazione del CCNL e
dei contratti collettivi provinciali;
c. la durata della prestazione lavorativa non deve essere superiore a 45
giornate annue, per singolo lavoratore, in un periodo massimo di 12 mesi;
d. i prestatori dell’attività lavorativa devono possedere i seguenti requisiti:
● non aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in
agricoltura nei 3 anni precedenti l’instaurazione del rapporto (fatti
salvi i pensionati);
● essere disoccupati (che hanno presentato la DID);
● essere percettori della NASpI o della DIS-COLL;
● essere percettori del reddito di cittadinanza;
● essere percettori di ammortizzatori sociali;
● essere pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani under 25 –
studenti scuola superiore (compatibilmente con gli impegni
scolastici) e studenti universitari (in qualunque periodo dell’anno);
● essere detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché
soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in
semilibertà.
Il datore di lavoro dovrà acquisire dal lavoratore un’autocertificazione con la quale
deve dichiarare la propria condizione soggettiva.
Si rammenta che i compensi devono essere erogati dal datore di lavoro, con
modalità tracciabile, sulla base della retribuzione stabilita dal CCNL e dai contratti
provinciali di lavoro e che, nel rispetto della normativa, sono esenti da imposizione
fiscale e sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Il datore di lavoro agricolo deve versare i contributi previdenziali all’INPS entro il 16
del mese successivo al termine della prestazione.
Per i datori di lavoro che non rispettano le condizioni imposte dalla norma si
applicano le seguenti sanzioni:

  1. superamento del limite di durata (45 giornate annue):
    trasformazione del rapporto in tempo indeterminato;
  2. mancata comunicazione assunzione al Centro per l’Impiego: si
    applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro;
  3. utilizzo di soggetti diversi da quelli prescritti dalla normativa: si
    applica la sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui
    risulta accertata la violazione, salvo che l’utilizzo di soggetti non
    rientranti tra le categorie di lavoratori indicati dalla norma non sia
    dovuta da informazioni incomplete o non veritiere contenute
    nell’autocertificazione resa dal lavoratore (la sanzione non è
    oggetto di diffida obbligatoria).
    fonte: COMMERCIALISTA TELEMATICO

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