PROFESSIONI – Guida turistica: definizione e inquadramento

Guida turistica: definizione e inquadramento


di Marta Bregolato
La professione di guida turistica sta evolvendo, trovando ora il suo corretto e
formale inquadramento. Prima di tutto è necessario definire la figura della
guida turistica, quale:
“Professionista abilitato ad illustrare ed intraprendere, nel corso di visite sul
luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i
beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale,
religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentare italiano, in
correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico paesaggistico,
produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.”
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione
del Consiglio dei ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021, ha previsto alla
misura M1C3-10, ha previsto la riforma dell’ordinamento delle professioni
delle guide turistiche, da attuarsi entro il 31.12.2023.
In relazione proprio a quanto sopra, il Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023
ha approvato, tra l’altro, un Disegno di legge avente per oggetto “Disciplina
della professione di guida turistica (Turismo – Imprese Made in Italy –
Giustizia – Affari Reginali e autonomie – Cultura)”.
Tale Disegno di legge getta le basi per costituire un ordinamento professionale
univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e
definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il
territorio nazionale.
Uno degli obiettivi è anche quello di contrastare l’abusivismo nella professione
prevedendone l’abilitazione al superamento di un esame a carattere
nazionale, consistente in una prova scritta, una prova orale e una
tecnico-pratica.
Potranno comunque svolgere, temporaneamente, l’attività di guide turistiche,
senza obbligo di iscrizione al nascente albo, coloro che svolgeranno:
● la professione su base temporanea e occasionale;
● visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e
luoghi di cultura aperti al pubblico.
Ai fini dell’esercizio stabile in Italia della professione, i soggetti interessati
possono richiedere il riconoscimento del titolo o dell’esperienza professionale
acquisiti all’estero inoltrando all’indirizzo di posta elettronica dedicato
(professionituristiche@ministeroturismo.gov.it) l’istanza corredata di tutti i
documenti necessari.
La documentazione da presentare cambia a seconda del Paese di
provenienza del richiedente, così come si differenzia se la professione è
regolamentata o meno nel Paese stesso.
L’Ufficio preposto accerta la completezza della documentazione, ne informa
l’interessato e in caso di positiva istruttoria pubblica il relativo decreto di
riconoscimento, nel rispetto della tempistica stabilita (entro tre mesi dal
ricevimento della documentazione completa).
I decreti di riconoscimento sono, quindi, inviati agli interessati, alle Regioni per
l’organizzazione della misura compensativa propedeutica al rilascio del
patentino italiano, e sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale del
Ministero del Turismo nella sezione dedicata in questa pagina.
Lo stesso Disegno di Legge del 17.07.2023 prevede l’introduzione dell’obbligo
di aggiornamento professionale così come del resto è previsto per le altre
categorie professionali ordinistiche, oltre che l’introduzione si sanzioni in caso
di esercizio abusivo della professione di guida turistica da parte di soggetti
non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.
L’attività di guida turistica può essere svolta anche in forma autonoma quindi
con apertura della Partita Iva, anche in regime forfettario; allo scopo sarà
istituito un apposito codice Ateco per definire una specifica classificazione
delle attività inerenti alla professione di guida turistica.

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