Tra le novità, il nuovo comma 9-bis prevede alcune modificazioni all’art. 1, comma 59 e comma 60, vigente Legge 124/2017 ss. (Concorrenza), nel senso di rinviare dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza operativa dell’ingresso graduale e consapevole nel “Mercato Libero dell’energia elettrica e del gas”, per le Utenze domestiche e per le Micro Imprese, aventi tutti i propri “punti di prelievo” con Potenza inferiore o uguale alla soglia di 15kW, tuttora in “Maggior Tutela” (v. Delibera ARERA 491/2020)
Estratto dall’art. 12 del D.L. n. 183/2020
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico),
così come integrato in sede di conversione in Legge ordinaria n. 21/2021
Comma 9-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023“. [1]
[1] Estratto art. 1 Legge 124/2017 ss. (Concorrenza):
Comma 59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.
Comma 60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all’articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all’articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L’ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.