SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA PER IL CREDITO D’IMPOSTA DAL 4 OTTOBRE 2021

Credito di imposta sanificazione ambienti di
lavoro: da lunedì 4 ottobre la presentazione della
domanda
di Danilo Sciuto

Da lunedì 4 ottobre è possibile presentare le domande per il credito di
imposta per l’acquisto di DPI e spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro sostenute da giugno ad agosto 2021.
Per presentare l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di
accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di
lavoro c’è tempo dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
E’ utile ripercorrere, anche se brevemente, requisiti oggettivi e soggettivi
dell’agevolazione.

Credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro: soggetti destinatari
● esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
● enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti);
● le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale
dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza,
identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento
dell’attività ricettiva di B&B.
Spese agevolabili

Rientrano, se sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, quelle
relative a:
● sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
● somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera
nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai
soggetti beneficiari dell’agevolazione;
● acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio,
mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
● acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
● acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione
individuale, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette
decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;
● acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le
eventuali spese di installazione.
Come accedere all’agevolazione
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate va essere presentata in via
telematica, con le modalità usuali.
E’ altresì possibile, nello stesso lasso temporale, inviare una comunicazione
che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o
presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente
comunicato.
Evitiamo fraintendimenti!
Il credito d’imposta da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30%
delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000
euro.
Poiché però esiste un tetto di spesa, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver
ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili, determinerà con un
apposito provvedimento la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili,
in rapporto alle risorse disponibili.
Ciò significa che è probabile che il credito d’imposta effettivo sia inferiore a
quello teorico del 30%.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato
● in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
● nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento delle spese.
Il credito d’imposta è del tutto irrilevante fiscalmente.

FONTE COMMERCIALISTA TELEMATICO

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