SANITA’ – Approvato in Consiglio dei Ministri il “decreto anziani”. Normata anche la figura del Caregiver

Approvato in Consiglio dei Ministri il
“decreto anziani”. Normata anche la figura
del Caregiver


Approvato in via preliminare il Decreto Legislativo sulle politiche in
favore delle persone anziane in attuazione della Legge Delega n. 53 del
23 marzo 2023. Stanziamenti per 500 milioni di euro nel biennio
2025/2026
di CdRR
E’ approdato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri il decreto previsto dalla
Legge 33/2023 dedicato all’assistenza delle persone anziane.
Il provvedimento, nelle parti più strettamente di carattere socio-sanitario, si
propone di promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale,
l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione
anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale, a
strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto
all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva. Viene inoltre prevista
la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing)
e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo
sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a
riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di
assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non
autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse
disponibili e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi
di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone
anziane non autosufficienti.
Nel Decreto viene anche precisata la semantica della persona anziana (over
65 anni) e grande anziana (Over 80).
Il commento del Ministro Schillaci
“Abbiamo approvato un provvedimento importante con cui diamo concreta
attuazione alla legge delega sulle politiche in favore delle persone anziane –
ha commentato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’Italia è tra le
Nazioni più longeve al mondo e dobbiamo fare in modo che questa longevità
sia accompagnata da un buono stato di salute e una migliore qualità della vita:
promuovere l’invecchiamento attivo e in salute è fondamentale per aumentare
lo stato di benessere fisco e psichico ma anche per ridurre i costi di cura e
assistenza. Si tratta di un provvedimento che, dopo tanti anni, si occupa a 360
gradi delle persone anziane stanziando la cifra significativa di 1 miliardo: cura
al domicilio, tutela della salute mentale, inclusione sociale, accesso ai servizi
socio-sanitari. Da questo governo arriva un vero e proprio cambio di passo
per la tutela e il benessere dei nostri anziani”.
Il provvedimento
Un ruolo strategico nell’elaborazione delle politiche attive per le persone
anziane viene ricoperto dal Comitato interministeriale per le politiche in favore
della popolazione anziana (CIPA) che, tenuto conto dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) vigenti,
e previa intesa in sede di Conferenza unificata, indica nel «Piano nazionale
per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità
nella popolazione anziana» (previsto nella Legge 33/2023 già citata) i criteri
generali per l’elaborazione dei progetti di promozione della salute e
dell’invecchiamento attivo, degli interventi di prevenzione della fragilità e
dell’esclusione sociale e civile, nonché dei servizi di carattere sociale,
sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale.
Il CIPA garantisce inoltre il coordinamento e la programmazione integrata
delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare
riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, nonché la rilevazione
continuativa delle attività svolte, dei servizi erogati e delle prestazioni rese,
anche avvalendosi del Sistema nazionale per la popolazione anziana non
autosufficiente (SNAA), per quanto di competenza.
Le misure per la prevenzione e la promozione della salute
Allo scopo di promuovere la salute e la cultura della prevenzione lungo tutto il
corso della vita, nonché l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone
anziane mediante la valorizzazione del loro contributo anche in attività
socioeducative e ricreative a favore dei giovani, il Ministero della salute e la
Presidenza del Consiglio dei ministri realizzeranno periodiche campagne
istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento
attivo, su temi di interesse pubblico e sociale, coerentemente con il Piano
nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 e il Piano nazionale di
prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025 nonché con il Piano nazionale per
l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità
nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della
fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.
Queste campagne di comunicazione e sensibilizzazione dovranno essere
volte a favorire l’invecchiamento attivo attraverso la promozione di
comportamenti consapevoli e virtuosi, tra i quali:
a) l’osservanza di uno stile di vita sano e attivo in ogni fase della vita;
b) l’adesione costante agli interventi di prevenzione offerti dal Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento agli screening oncologici e
all’offerta vaccinale;
c) la conoscenza adeguata delle misure di sicurezza da adottare in ambiente
domestico per la prevenzione di incidenti.
Entro 90 giorni dall’approvazione del Decreto dovranno quindi essere adottate
le «Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell’accessibilità delle
persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio».
Pertanto, sulla base di queste linee di indirizzo, a livello regionale e locale
sono adottati appositi Piani d’azione mediante i quali si promuove
l’accessibilità universale delle persone anziane alla corretta fruizione dei
servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell’ambiente naturale e delle
iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali.
Al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della
persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla
persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, il Decreto
intende promuovere l’impiego di strumenti di sanità preventiva e di
telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.
Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per
le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in
coerenza con le progettualità dei servizi sanitari erogati in telemedicina, così
come stabiliti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in
qualità di soggetto responsabile dell’attuazione della Missione 6 – Salute,
Componente 1 (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale), Investimento 2 – Casa come primo luogo di cura,
assistenza domiciliare e telemedicina, subinvestimento1.2.3 – Telemedicina
per un migliore supporto ai pazienti cronici, del PNRR.
A tale scopo viene prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre
grandi aree geografiche e l’attivazione (entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto) in via sperimentale e per un periodo massimo di
diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell’ambito di
ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato a queste persone.
L’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio potrà
essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate, anche tramite
la rete delle farmacie territoriali. All’Agenas è demandata la verifica
dell’andamento dell’attività di erogazione dei servizi di telemedicina e riferirà al
CIPA sugli esiti della stessa
La valutazione multidimensionale
Nell’ambito dei punti unici di accesso (PUA), il Decreto prevede che venga
assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere, ove occorra, una
valutazione multidimensionale in funzione della individuazione dei fabbisogni
di assistenza e per la erogazione dell’orientamento e del sostegno informativo
destinati a favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e
sociosanitari.
L’attività fisica e sportiva
La promozione dell’attività fisica e sportiva è prevista nell’Art. 12 del Decreto
con lo scopo di preservare l’indipendenza funzionale in età avanzata e
mantenere una buona qualità di vita, nonché per garantire il mantenimento
delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali. È questo l’ambito di
intervento del Ministro per lo sport e i giovani che, anche avvalendosi della
società Sport e salute S.p.a. e degli enti del terzo settore promuoverà
iniziative e progetti finalizzati a sviluppare azioni mirate per le persone
anziane, al fine di diffondere la cultura del movimento nella terza età e
promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il
benessere psico-fisico. Attività che si avvarranno di risorse fino ad un
massimo di cinquecentomila euro, a valere sul “Fondo per la promozione
dell’attività sportiva di base sui territori”.
Gli animali di affezione
Nel Decreto si prevede inoltre che, compatibilmente con la valutazione clinica
e prognostica della persona anziana interessata, vengano pomosse modalità
di accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle
residenze protette con finalità di tipo ludico-ricreativo, educativo e di
socializzazione, nonché piani di educazione assistita, anche attraverso la
formazione degli operatori che si prendono cura delle persone anziane
riguardo alle esigenze degli animali con i quali vivono.
Il Digital Divide
Al fine di ridurre il divario digitale generazionale e per favorire il pieno accesso
ai servizi e alle informazioni attraverso l’uso delle tecnologie, le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione, senza oneri
aggiuntivi per lo Stato e nell’ambito della propria autonomia, potranno favorire
la costruzione di percorsi formativi che promuovano nelle persone anziane
l’acquisizione di conoscenze e di abilità sull’utilizzo di strumenti digitali.
Le persone non autosufficienti
Alle persone non autosufficienti è dedicato il Titolo II del Decreto che si
propone, in primis, il Riordino, la semplificazione e il coordinamento delle
attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane
non autosufficienti nonché la loro valutazione multidimensionale.
Il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA)
previsto dalla Legge è costituito dall’insieme integrato dei servizi e delle
prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e
appropriato sostegno ai bisogni della popolazione. Al fine di garantire
l’effettivo godimento del diritto all’assistenza delle persone anziane non
autosufficienti, attraverso l’accesso all’insieme dei servizi e delle prestazioni
sociali e sanitarie, i soggetti che compongono lo SNAA (Stato, Inps, Regioni e
PPAA, ASL, singoli Comuni o ATS) operano in coerenza con le strategie
raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità e con l’articolo 25
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tre i livelli fondamentali di intervento previsti:
a) a livello centrale, il Comitato interministeriale per le politiche in favore
della popolazione anziana (CIPA) adotta, con cadenza triennale e
aggiornamento annuale, il “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo,
l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana”
e il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non
autosufficienza nella popolazione anziana” previsto dalla L. 33/2023;
b) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti in materia di
assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, i comuni singoli o associati in
ATS e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione e provincia
autonoma;
c) a livello locale, l’ATS e il distretto sanitario.
I livelli essenziali delle prestazioni sociali LEPS
I LEPS sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi
sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a
persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro
famiglie;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le
loro famiglie.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definiti,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
sistema di monitoraggio e i relativi criteri nonché gli indicatori specifici relativi
allo stato di attuazione dell’erogazione dei LEPS.
Al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministero della salute, l’Autorità politica delegata in
materia di disabilità, l’INPS, le regioni e le province autonome, i comuni e gli
ATS dovranno favorire l’interoperabilità dei propri sistemi, nel rispetto delle
linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni
adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e delle linee guida definite
dall’Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD).
L’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali
Al fine di garantire la realizzazione integrata dei LEPS e dei LEA per le attività
socio-sanitarie, gli ATS e le Aziende sanitarie e i distretti sanitari, ciascuno per
le proprie funzioni e competenze, sulla base della programmazione regionale
integrata e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per
l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella
popolazione anziana, provvederanno a regolare, attraverso accordi di
collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli
interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando
l’effettiva integrazione operativa dei processi.
L’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari
Gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvederanno quindi a garantire l’attivazione degli interventi
finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di
dignità e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base
e integrate (ADI) rivolte alle persone anziane non autosufficienti e in
condizioni di fragilità, integrate con i servizi di assistenza domiciliare (SAD).
Le cure domiciliari integrate rappresentano un servizio a valenza distrettuale
finalizzato all’erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di
intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi
di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato. Il monitoraggio
delle prestazioni di cure domiciliari relative agli interventi sanitari e
sociosanitari è effettuato tramite il Sistema Informativo per il monitoraggio
dell’Assistenza Domiciliare (SIAD), che si avvale anche delle informazioni e
dei dati derivanti dall’integrazione dei flussi del Sistema informativo unitario
dei servizi sociali (SIUSS) per gli interventi sanitari e sociosanitari erogati da
operatori del Servizio sanitario nazionale nell’ambito dell’assistenza
domiciliare e tramite le informazioni e i dati derivanti dall’integrazione dei flussi
del nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute con il
sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) del Ministero del lavoro
e politiche sociali. L’assistenza domiciliare sociale rappresenta, ai sensi del
Piano nazionale per la non autosufficienza, un servizio caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno
psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura
sociosanitaria.
Su proposta congiunta dell’AGENAS e della componente tecnica della rete
della protezione e dell’inclusione sociale sono, altresì, definite le Linee di
indirizzo nazionali per l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari
previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un
approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona
anziana non autosufficiente e della sua famiglia, anche attraverso strumenti
digitali, di telemedicina e di supporto tecnologico alla cura, in coerenza con la
normativa vigente.
In coerenza con la programmazione degli interventi delle Missioni 5 e 6 del
PNRR, concorrono agli obiettivi citati le misure di rigenerazione urbana,
mobilità accessibile e sostenibile e quelle del ricorso alle soluzioni abitative
già indicate dall’art. 3, comma 6 della legge n. 33 del 2023 quali: nuove forme
di coabitazione solidale delle persone anziane; rafforzamento degli interventi
delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane; interventi di
adattamento dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni
domotiche e tecnologiche che favoriscano la continuità delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e
teleassistenza.
I servizi residenziali e semiresidenziali
Gli ATS, allo scopo di contrastare l’isolamento sociale e i processi di
degenerazione delle condizioni personali delle persone anziane, anche non
autosufficienti, provvedono ad offrire, secondo le previsioni della
programmazione integrata regionale e locale, servizi socioassistenziali di tipo
residenziale, semiresidenziale e diurno che garantiscano la continuità delle
condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare.
I servizi residenziali sono offerti presso strutture residenziali non sanitarie in
possesso di requisiti operativi e di sicurezza, tali da garantire alle persone
ospitate adeguati livelli di intensità assistenziale e una adeguata qualità degli
ambienti di vita, nonché il diritto alla continuità delle cure e il diritto al
mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali, mediante l’accoglienza
in ambienti di tipo familiare caratterizzati da formule organizzative rispettose
delle esigenze personali e di riservatezza.
I servizi sociali diurni e quelli semiresidenziali sono invece offerti presso centri
di servizio accreditati anche per l’offerta di interventi di integrazione e
animazione rivolti a persone anziane anche non autosufficienti e non residenti
presso la struttura, al fine di favorire la socializzazione e le relazioni
interpersonali e di contrastare l’isolamento sociale e il processo degenerativo
fisico e cognitivo.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone anziane con disabilità
psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi mediante l’impiego di strumenti e
metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche a carattere intensivo,
estensivo e di mantenimento, previa valutazione multidimensionale e stesura
del progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisce obiettivi, modalità e
durata dei trattamenti.
L’accesso alle cure palliative
In conformità a quanto previsto dalla legge 38/2010 e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l’accesso alle cure
palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da
patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non
esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.
Tale diritto si esercita tramite la rete nazionale e le reti regionali e locali delle
cure palliative. Queste dovranno assicurare sul territorio di riferimento,
attraverso equipe di cure palliative dedicate specificamente formate, attività di
consulenza, identificazione precoce e tempestiva del bisogno, cura,
assistenza, facilitazione e attivazione dei percorsi di dimissioni protette e
l’erogazione dell’assistenza nell’ambito dei PAI:
a. nelle strutture di degenza ospedaliera, ivi inclusi gli hospice in sede
ospedaliera;
b. nelle attività ambulatoriali per l’erogazione di cure palliative precoci e
simultanee;
c. a domicilio del paziente attraverso le unità di cure palliative domiciliari
(UCP-DOM);
d. nelle strutture residenziali sociosanitarie e negli hospice.
Le persone anziane fragili, non autosufficienti, in condizioni croniche
complesse e avanzate o che sviluppano traiettorie di malattie ad evoluzione
sfavorevole, ricevono nell’ambito delle strutture della rete di cure palliative
azioni coordinate e integrate guidate dalla pianificazione condivisa delle cure,
che coinvolgono il malato e la famiglia o le varie figure di rappresentatività
legale.
A favore della persona anziana affetta da una patologia cronica e invalidante
o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere
realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico,
alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il
paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio
consenso o in una condizione di incapacità.
Prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e
caregiver familiari
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, viene istituita, in via sperimentale,
una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al
fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali
per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone
anziane non autosufficienti.
L’INPS provvederà all’individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di
livello gravissimo, dei soggetti anziani sulla base delle informazioni sanitarie a
disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dall’apposita
commissione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
nominata una commissione tecnico-scientifica per l’individuazione degli
indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno
assistenziale gravissimo.
Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ INPS e previa
intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabilite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità attuative e
operative della prestazione universale, dei relativi controlli e della eventuale
revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a
carattere informativo, da espletarsi entro il 31 dicembre 2024.
La prestazione universale sarà erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa
espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) un’età anagrafica di almeno 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, come definito dal Decreto
stesso;
c) un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per
le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a euro 6.000;
d) titolarità dell’indennità di accompagnamento, ovvero possesso dei requisiti
per il riconoscimento del suddetto beneficio.
La prestazione universale è erogabile sotto forma di trasferimento monetario e
di servizi alla persona, previa individuazione dello specifico bisogno
assistenziale gravissimo.
Standard formativi e formazione del personale per le persone
anziane non autosufficienti
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
Ministeri competenti e le Regioni elaboreranno le linee guida per la definizione
di modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni
stesse potranno fare riferimento, nell’ambito della propria autonomia, per il
raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale,
finalizzati all’acquisizione della predetta qualificazione professionale. Nelle
linee guida, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore,
saranno individuate e definite le competenze degli assistenti familiari e i
riferimenti per l’individuazione e la validazione delle competenze pregresse.
Le regioni istituiranno appositi registri regionali di assistente familiare, che
dovranno contenere i nominativi di coloro che sono in possesso di una
qualificazione regionale di assistente familiare rilasciata ai sensi delle linee
guida citate.
I Caregiver familiari
In attuazione di quanto previsto dalla L. 33/2023, al fine di sostenere il
progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari, viene
riconosciuto il valore sociale ed economico per l’intera collettività dell’attività di
assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto
familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti
che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per
malattia, infermità o disabilità.
Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende
cura e assiste la persona nell’ambiente domestico, nella vita di relazione, nella
mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta
con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari
secondo il progetto personalizzato e partecipato. Il ruolo e le attività del
caregiver familiare ed i sostegni necessari per il caregiver a fronte di tale
attività sono definiti in apposita sezione dei progetti individualizzati di
assistenza integrata (PAI) tenuto conto anche dell’esito della valutazione dello
stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventia sostegno del
caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo
familiare, con particolare riferimento alla presenza di figli minori di età.
Il caregiver potrà partecipare alla valutazione multidimensionale della persona
anziana non autosufficiente, nonché all’elaborazione del PAI e
all’individuazione del budget di cura e di assistenza.
Il finanziamento
Alla copertura degli oneri derivanti con la sperimentazione della prestazione
universale, quantificati in 500 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per
l’anno 2025 e 200 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere su:
FNA per 150 milioni di euro; 250 milioni di euro PN inclusione e lotta alla
povertà 2021-2027; 100 milioni di euro residui a valere sulla Missione 5,
Componente 2, Riforma 2.2, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR.

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