SICUREZZA SUL LAVORO – Sorveglianza sanitaria: obbligatoria se la chiede il lavoratore

Sorveglianza sanitaria: obbligatoria se
la chiede il lavoratore


di Teresa Barone
La sorveglianza sanitaria scatta anche su richiesta dei lavoratori, perchè
ne tutela la sicurezza: un interpello del Ministero detta le regole
applicative
L’obbligo di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro è previsto dal Testo
Unico (dlgs 81/2008), sia per quanto riguarda le prescrizioni segnalate sia in
caso di richieste da parte dei dipendenti. Anche il relazione al rischio Covid
per lavoratori fragili.
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 2/2022, risponde a un quesito posto
dalla Regione Lazio in merito alle previsioni degli articoli 18 e 41 del TU
Sicurezza Lavoro, per capire se entrambi vanno considerati e se c’è
prevalenza di uno rispetto all’altro.
In particolare, viene chiarito se l’obbligo è connesso esclusivamente con
l’applicazione dei giudizi di idoneità del medico competente e delle
eventuali prescrizioni o limitazioni in essi contenuti oppure se, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro deve tenere conto delle
condizioni dei lavoratori e della loro capacità di svolgere compiti specifici,
garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal
medico competente, in funzione dei rischi globalmente valutati per la
mansione specifica (e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41).
=> Comporto del dipendente: regole generali e per i fragili
Il Ministero ha chiarito che la sorveglianza sanitaria è l’insieme di atti medici
finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, nonché alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto deve essere effettuata
dal medico competente non solo nei casi previsti dalla normativa e sulla base
delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva sulla sicurezza lavoro,
ma anche qualora il lavoratore ne faccia richiesta.

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