Lavoratori fragili, stop smart working
d’emergenza: accordo individuale o ritorno
in ufficio dal 1° aprile 2022
di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
Smart working, dal 1° aprile 2022 viene meno la tutela per i
lavoratori fragili. Si torna quindi in ufficio, al netto dei casi in
cui si proseguirà con l’esperienza del lavoro agile secondo le
regole ordinarie, e quindi previa stipula dell’accordo
individuale tra dipendente e datore di lavoro
La proroga delle tutele previste per i lavoratori fragili scade il 31 marzo
2022 con la fine dello stato di emergenza.
Dal 1° aprile, dunque, si torna alle regole ordinarie, in particolare alle
disposizioni previste dalla legge numero 81 del 2017. Tra queste spicca
il ritorno dell’obbligo di accordo individuale tra azienda e lavoratore per
quanto riguarda lo smart working.
Durante il periodo di emergenza il lavoro “agile” è stato, per i lavoratori
fragili, la modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione
lavorativa.
Una misura volta a tutelare i soggetti più a rischio, in caso di contagio
da Covid-19, che è stata affiancata da ulteriori tutele, quali ad esempio
l’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza da lavoro, in caso
di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa in smart working, o ancora
il diritto ad essere adibito a diversa mansione.
Le regole emergenziali cesseranno tuttavia di produrre i loro effetti alla
fine dello stato d’emergenza, e dal 1° aprile 2022 anche i lavoratori
fragili torneranno in ufficio. Per l’accesso allo smart working tornerà
invece ad essere obbligatorio l’accordo individuale tra azienda e
dipendente.
Lavoratori fragili, stop smart working d’emergenza:
accordo individuale o ritorno in ufficio dal 1° aprile
2022
Dal 1° aprile 2022 i lavoratori fragili non avranno più il diritto allo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, previsto dal
comma 2, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura
Italia).
Lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto era garantita, per i
lavoratori fragili, anche tramite l’assegnazione di mansioni diverse:
“ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come
definite dai contratti vigenti, o mediante lo svolgimento di specifiche
attività di formazione professionale sono svolte da remoto.”
Le tutele, introdotte nel periodo di emergenza in considerazione dei
rischi derivanti dal contagio da Covid-19, sono riconosciute fino al 31
marzo 2022 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di
certificato rilasciato dagli organi medico-legali che attesti una
condizione di rischio, derivante da:
● immunodepressione;
● esiti da patologie oncologiche;
● svolgimento di terapie salvavita;
● disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge
104/1992.
Dal 1° aprile 2022, cessato lo stato d’emergenza, terminerà anche lo
smart working emergenziale.
Con lo scadere della proroga viene meno anche l’equiparazione a
ricovero ospedaliero delle assenze dall’attività lavorativa con
conseguente riconoscimento dell’indennità economica da parte
dell’INPS, tutela spettante per tutti quei lavoratori impossibilitati a
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Si torna, dunque, alle regole previste dalla legge n. 81/2017, e in
particolare all’accordo individuale quale aspetto centrale dello smart
working. Disposizioni alle quali si affianca il “Protocollo Nazionale sul
lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021.
Lavoratori fragili, nel Protocollo Nazionale corsia
privilegiata per lo smart working post emergenza
Il Protocollo dello scorso 7 dicembre sottoscritto dal Ministero del
Lavoro e dalle Parti Sociali specifica, tra le altre cose, gli aspetti
dell’accordo delle parti, le fasce orarie e il diritto alla disconnessione e
alla sicurezza.
Per quel che riguarda i lavoratori fragili, viene in ogni caso mantenuta
una sorta di “corsia privilegiata”.
Nello specifico, l’articolo 10 stabilisce che le parti sociali debbano
impegnarsi a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in
condizioni di disabilità e fragilità.
Un’attenzione in più, quindi, ma non un diritto per tutti i lavoratori fragili
come previsto durante lo stato d’emergenza.
I lavoratori, inclusi quelli fragili, per poter svolger la propria attività da
remoto a partire dal 1° aprile 2022 sono quindi obbligati alla stipula di
un accordo individuale con l’azienda.
Come specificato dall’articolo 1, comma 2 del Protocollo, l’attività di
smart working sarà fruibile su base volontaria, attraverso la
sottoscrizione di un accordo contenente i seguenti elementi minimi:
● la durata dell’accordo;
● l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali
aziendali;
● i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della
prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
● le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, e
le condotte del dipendente passibili di sanzioni disciplinari;
● gli strumenti di lavoro;
● i tempi di riposo del lavoratore e le misure che ne assicurano la
disconnessione;
● le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa
all’esterno dei locali aziendali;
● l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento
della prestazione di lavoro in modalità agile;
● le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Regole che quindi si applicheranno per tutti i lavoratori, compresi quelli
ritenuti fragili e per i quali, così come confermato dall’INPS con il
messaggio numero 1126 dell’11 marzo, le tutele del periodo
emergenziale cesseranno dopo il 31 marzo 2022.
Allegato:
Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto dal ministro
Orlando e le parti sociali