TASSA DI SOGGIORNO – Dichiarazione imposta di soggiorno pergli anni 2020 e 2021 entro il 30 settembre2022

Dichiarazione imposta di soggiorno per
gli anni 2020 e 2021 entro il 30 settembre
2022


di Serena Pastore
Entro il 30 settembre p.v. i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che
hanno incassato il canone o il corrispettivo, in caso di locazioni brevi,
dovranno provvedere all’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 3 comma 6 del DL Semplificazioni n.
73/2022 ha posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la
presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di
imposta 2020 e 2021.
L’articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 prevede che i comuni capoluogo di
provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d’arte possano istituire un’imposta di soggiorno
a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio.
Soggetti interessati – Il responsabile del pagamento dell’imposta e del
contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e anche
della presentazione della dichiarazione è il gestore della struttura ricettiva.
Invece, in caso di locazioni brevi, il soggetto responsabile è colui che
incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi.
Modalità di presentazione – Il modello può essere trasmesso utilizzando i
canali telematici Entratel/Fisconline dell’Amministrazione Finanziaria. Inoltre,
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile un
servizio del Dipartimento delle Finanze che consente agli utenti di
predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni
d’imposta 2020 e 2021. Una volta effettuato l’accesso, il servizio si trova
all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.
Compilazione dichiarazione – Prima di tutto si precisa che occorre compilare
tutti i campi della dichiarazione altrimenti la stessa non verrà accettata come
segue:
● anno d’imposta – indicare l’anno d’imposta cui la dichiarazione si
riferisce;
● tipologia di dichiarazione – è possibile scegliere tra “Nuova
dichiarazione”, “Dichiarazione Sostitutiva” o “Dichiarazione multipla”.
La dichiarazione multipla deve essere effettuata nel caso in cui non
sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un
unico modello ed è quindi necessario procedere all’invio di più
dichiarazioni. A fronte di un primo invio, in cui si compilerà il campo
relativo alla tipologia di dichiarazione con la lettera “N” o “S” a
seconda dei casi mentre gli invii successivi dovranno recare nel
campo in questione la lettera “M” in tutti i casi.
● individuazione del comune e del dichiarante – in particolare andranno
compilati i campi “Comune”, “Provincia (Sigla)” e “Codice catastale del
Comune” e barrare la tipologia del dichiarante scegliendo tra gestore
della struttura ricettiva, mediatore della locazione, dichiarante diverso
dal gestore della struttura ricettiva, intermediario.
Successivamente andrà compilata la sezione relativa ai dati della struttura
ricettiva; nella seconda parte della sezione i campi relativi all’imposta e al
numero di presenze registrate sono ripetuti per i quattro trimestri in cui è
stato suddiviso l’anno di imposta: ovviamente devono essere compilati i soli
periodi corrispondenti a quelli di interesse. I campi presenti nei periodi non
compilati (periodi in cui la struttura non ha operato o non ha riscosso
l’imposta) verranno impostati dall’applicazione con i valori di default.
Invece, il riquadro dei versamenti andrà compilato come segue:
● il campo “Estremi del/dei versamento/i” non deve essere
obbligatoriamente compilato. Nel campo possono essere inseriti i
riferimenti dei versamenti effettuati al comune nell’arco di tutti i
trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione;
● invece, il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune”
deve essere sempre compilato. L’importo deve essere cumulativo
relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture
presenti nella dichiarazione.
Sanzioni – Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da
parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Invece, per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa
di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
fonte: FISCALFOCUS

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.